Testo normativo
Organo di revisione economico-finanziario
D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali
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I consigli comunali, provinciali e delle citta' metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.
I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni , salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunita' montane la revisione economico-finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunita' montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria e' svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione
Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di nomina.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- D.Lgs. 267 del 18/08/2000
- Questa versione vigente dal
- 8 dicembre 2012 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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