Testo normativo
Organo di revisione economico-finanziario
D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali
I consigli comunali, provinciali e delle citta' metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.
I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunita' montane la revisione economico-finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunita' montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di nomina.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- D.Lgs. 267 del 18/08/2000
- Questa versione vigente dal
- 13 ottobre 2000 al 1 gennaio 2007
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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