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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Organo di revisione economico-finanziario

D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 1 gennaio 2007 al 8 dicembre 2012. Vai al testo vigente oggi.

I consigli comunali, provinciali e delle citta' metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.

I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunita' montane la revisione economico-finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunita' montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di nomina.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Da dove viene questo testo
Atto
D.Lgs. 267 del 18/08/2000
Questa versione vigente dal
1 gennaio 2007 al 8 dicembre 2012
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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