Testo normativo
Difensore civico
D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali
Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico con compiti di garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonche' i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresi' la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127. 40
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (40)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma 186, lettera a che "In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresi' adottare le seguenti misure: a) soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; [. . .]".
- Atto
- D.Lgs. 267 del 18/08/2000
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2010 al 28 marzo 2010
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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