Testo normativo
Difensore civico
D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali
Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico con compiti di garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonche' i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresi' la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- D.Lgs. 267 del 18/08/2000
- Questa versione vigente dal
- 13 ottobre 2000 al 1 gennaio 2010
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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