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Testo normativo

Norme penali

D.P.R. 445/2000 — Documentazione amministrativa

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 19 aprile 2020 al 19 maggio 2020. Vai al testo vigente oggi.

Confronto con la versione precedente (7 marzo 2001):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile

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AGGIORNAMENTO (25)

La L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore". La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 4-bis del presente articolo entravano in vigore il 19/10/2020. La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 4-bis del presente articolo entrano in vigore il 19/11/2020.

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AGGIORNAMENTO (33)

- La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 4-bis del presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021. - L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 7, comma 1, della L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.

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AGGIORNAMENTO (32)

La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 4-bis del presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Note di aggiornamento della fonte (8 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (25)

La L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore". La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 4-bis del presente articolo entravano in vigore il 19/10/2020. La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 4-bis del presente articolo entrano in vigore il 19/11/2020.

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AGGIORNAMENTO (33)

- La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 4-bis del presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021. - L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 7, comma 1, della L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.

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AGGIORNAMENTO (32)

La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 4-bis del presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.

Da dove viene questo testo
Atto
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)
Questa versione vigente dal
19 aprile 2020 al 19 maggio 2020
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Il lato penale: dichiarare il falso è reato, con pena aumentata

In parole semplici

Dichiarare il falso in questi moduli è reato, e la pena è aumentata rispetto al normale. Attenzione anche ai documenti veri ma superati: allegarne uno con dati non più attuali conta come usare un atto falso.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e che la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. Prevede che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivalga a uso di atto falso, e che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 siano considerate come fatte a pubblico ufficiale. Stabilisce infine che, se i reati sono commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice possa applicare nei casi più gravi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione.

Cosa significa

È il contrappeso dell'intero sistema: la dichiarazione sostituisce il certificato perché il falso è punito, e punito più severamente del solito. Due previsioni meritano attenzione perché descrivono situazioni in cui si può cadere senza intenzione di frodare. La prima è il comma 2: esibire un documento i cui dati non sono più veri equivale a usare un atto falso. Un'attestazione corretta quando fu rilasciata, e non più corrispondente alla realtà oggi, non è un documento vecchio: è un atto falso, ed è il motivo per cui vanno rilette prima di allegarle. La seconda è il comma 3: la dichiarazione si considera fatta a pubblico ufficiale anche quando la consegni a uno sportello qualsiasi o la carichi su un portale.

A chi si applica

A chiunque renda dichiarazioni o formi atti nei casi previsti dal testo unico.

Quando si applica

Al momento in cui la dichiarazione è resa o l'atto è usato.

Cosa puoi fare

Prima di firmare, rileggere ogni affermazione chiedendosi se è ancora vera oggi. Se un dato è cambiato, dichiarare la situazione attuale: è sempre preferibile a confermare per inerzia quella precedente.

Attenzione

Questa scheda descrive la norma e non valuta se un fatto concreto integri un reato: quella valutazione spetta all'autorità giudiziaria. Se hai ricevuto una contestazione di questo tipo, la difesa tecnica non è rinviabile.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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