Testo normativo
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
D.P.R. 445/2000 — Documentazione amministrativa
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono.
Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facolta' di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.
Nota all'art. 48: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 16): Informazioni rese al momento della raccolta. "1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; e) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'art. 13; f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d). 3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresi', quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento".
Nota all'art. 48: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 16): Informazioni rese al momento della raccolta. "1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; e) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'art. 13; f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d). 3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresi', quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento".
- Atto
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)
- Questa versione vigente dal
- 7 marzo 2001 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
I moduli li deve preparare l'ufficio, con dentro l'avvertimento sulle sanzioni
La tua dichiarazione dura quanto durerebbe il certificato che sostituisce. I moduli dell'ufficio puoi usarli, ma non sei obbligato: una dichiarazione scritta su un foglio, firmata e con la copia del documento, vale lo stesso.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. Prevede che le singole amministrazioni predispongano i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno **facoltà** di utilizzare, e che in quei moduli sia inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'informativa sul trattamento dei dati personali. Stabilisce infine che, in tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le amministrazioni inseriscano la relativa formula nei moduli per le istanze.
Cosa significa
Contiene tre regole utili in altrettante situazioni diverse. La prima risolve il dubbio sulla durata: una dichiarazione sostitutiva vale quanto varrebbe il certificato che sostituisce — illimitata per i fatti immutabili, sei mesi per gli altri, secondo l'articolo 41. La seconda è la parola «facoltà»: i moduli predisposti dall'amministrazione sono un servizio, non un obbligo. Una dichiarazione scritta su un foglio bianco, se contiene gli elementi richiesti ed è sottoscritta con le modalità dell'articolo 38, è valida: rifiutarla perché «non è sul nostro modulo» non ha fondamento. La terza riguarda l'ufficio: se una dichiarazione sostitutiva è ammessa, la formula deve già essere nel modulo dell'istanza — non deve essere il cittadino a sapere di poterla usare.
A chi si applica
A chiunque renda una dichiarazione sostitutiva.
Quando si applica
In ogni procedimento in cui la dichiarazione sostitutiva è ammessa.
Cosa puoi fare
Se il modulo dell'ente non prevede la dichiarazione sostitutiva dove sarebbe ammessa, la si può rendere comunque, anche su carta libera. Sul sito trovi un modello generale nella sezione dei modelli.
Attenzione
Il richiamo alle sanzioni penali stampato sul modulo non è una formalità: serve a rendere consapevole chi firma. Vale la pena leggerlo davvero prima di sottoscrivere.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.