Testo normativo
Accertamenti d'Ufficio
D.P.R. 445/2000 — Documentazione amministrativa
Confronto con la versione precedente (7 marzo 2001):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiederesono attitenuti oad certificatiacquisire concernentid'ufficio stati,le qualita'informazioni personalioggetto edelle fattidichiarazioni chesostitutive risultinodi elencaticui all'art.agli 46,articoli che46 sianoe attestati47, innonche' documentitutti gia'i indati loroe possessoi odocumenti che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisirein d'ufficiopossesso ledelle relativepubbliche informazioni,amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.dall'interessato (R)(L)
Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalita' di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)
Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, puo' procedere anche per fax e via telematica. (R)
Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)
In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualita' personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)
I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)
Nota all'art. 43: - Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, reca "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici".
Nota all'art. 43: - Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, reca "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici".
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2012 al 28 febbraio 2012
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
I dati che la pubblica amministrazione ha già deve prenderseli da sola
Se un ufficio ha bisogno di un dato che un altro ufficio pubblico possiede già, deve andarselo a prendere da solo, per via telematica e gratis. A te tocca solo dire dove cercarlo.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e tutti i dati e i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per reperirli, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. Prevede che l'acquisizione d'ufficio avvenga esclusivamente per via telematica, fermo il divieto di accedere a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza, e che le amministrazioni certificanti consentano senza oneri la consultazione telematica dei propri archivi. Stabilisce che quando l'amministrazione acquisisce direttamente le informazioni il certificato non sia necessario, e che i documenti trasmessi con mezzi idonei ad accertarne la provenienza soddisfino il requisito della forma scritta senza bisogno di inviare l'originale.
Cosa significa
È il principio che in gergo si chiama «once only»: quello che lo Stato sa già non deve chiedertelo di nuovo. L'articolo 40 vieta di chiedere certificati; questo dice che cosa l'ufficio deve fare al posto suo, e cioè andarsi a prendere il dato da chi lo custodisce. Un dettaglio pratico conta più del principio: l'obbligo scatta previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento. Non devi portare il documento, ma devi dire dove guardare — quale comune, quale ente, quale anno. Il secondo comma segna il limite che rende accettabile tutto il meccanismo: l'accesso agli archivi è consentito solo per i dati di cui serve verificare l'esattezza, non per una consultazione generale sul conto della persona.
A chi si applica
A tutti i cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi.
Quando si applica
In ogni procedimento in cui l'ufficio ha bisogno di un dato che un'altra amministrazione già possiede.
Cosa puoi fare
Se un ufficio ti chiede un documento che un'altra amministrazione ha già, puoi indicare l'ente che lo detiene e chiedere l'acquisizione d'ufficio. Se il rifiuto persiste, il modello di richiesta al responsabile del procedimento è il passo successivo.
Cosa devi fare
Fornire gli elementi che servono a trovare il dato: senza quelli l'obbligo di acquisizione d'ufficio non si attiva.
Attenzione
La norma riguarda i dati detenuti da pubbliche amministrazioni. Un documento che si trova solo presso un privato o presso di te resta a tuo carico.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.