Testo normativo
Certificati di abilitazione
D.P.R. 445/2000 — Documentazione amministrativa
Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attivita', ancorche' definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".
- Atto
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)
- Questa versione vigente dal
- 7 marzo 2001 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Diploma o patentino, non «certificato»
Gli attestati dei corsi e le abilitazioni non si chiamano più «certificati» ma diplomi o patentini. Serve a non confonderli con i certificati anagrafici, che agli uffici pubblici non si danno più.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, ancorché definiti «certificato», sono denominati rispettivamente «diploma» o «patentino».
Cosa significa
Sembra una questione di parole ed è invece una conseguenza diretta della riforma. Poiché i certificati non si possono più produrre alla pubblica amministrazione (articolo 40), era necessario evitare che un titolo abilitante — l'attestato di un corso di formazione, il patentino per la conduzione di un impianto — finisse per errore dentro quel divieto solo perché sul foglio c'era scritto «certificato». Il nome cambia proprio per segnalare che si tratta di un'altra cosa: non l'attestazione di uno stato che la pubblica amministrazione già conosce, ma un titolo che abilita a fare qualcosa. Un diploma o un patentino, quindi, restano documenti da esibire, e non sono sostituibili da una dichiarazione con la stessa facilità.
A chi si applica
A chi ha conseguito un titolo di abilitazione o un attestato al termine di un corso di formazione.
Quando si applica
Sempre.
Cosa puoi fare
Il possesso del titolo si può in molti casi autocertificare ai sensi dell'articolo 46, che elenca fra le voci dichiarabili le qualifiche professionali, i titoli di specializzazione, abilitazione, formazione e qualificazione tecnica. Il documento in sé, però, va conservato: serve nei controlli.
Attenzione
Il cambio di nome non trasforma un titolo abilitante in una certificazione ordinaria e non lo sottrae alle regole della disciplina di settore, che può richiederne l'esibizione.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.