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Testo normativo

Art. 66-quinquies

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

Fornitura non richiesta

1. Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.

2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.

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Questo articolo è stato modificato da
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (24)

Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
13 giugno 2014 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Roba che non hai chiesto: non la paghi, e il tuo silenzio non è un sì

In parole semplici

Se ti mandano qualcosa che non hai chiesto, **non devi pagarla e non devi fare niente**: il fatto che tu non risponda non vale come «sì». E se ti mandano un prodotto diverso da quello che avevi ordinato, puoi rifiutarlo anche se vale di più: avevi scelto quello.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che **il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta** di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale, o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dagli articoli 20, comma 5, e 26, comma 1, lettera f), del Codice; e che, in tali casi, **l'assenza di una risposta da parte del consumatore non costituisce consenso**. Prevede inoltre che, **salvo consenso del consumatore espresso prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non possa adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori**.

Cosa significa

Due regole nette contro altrettante pratiche comuni. La prima: **quello che non hai chiesto non lo paghi**, e — la parte che conta — **il silenzio non vale come accettazione**. È la norma da opporre alla merce arrivata a casa con la fattura allegata e la formula «se non la rispedisce entro dieci giorni si intende acquistata»: quella formula non produce alcun effetto, e non sorge alcun obbligo di pagare, né di restituire a proprie spese, né di custodire. Vale anche per i servizi attivati senza richiesta e per le forniture di energia, dove il fenomeno è tutt'altro che teorico. La seconda regola è meno nota e altrettanto utile: **non si può consegnare una cosa diversa da quella ordinata**, nemmeno se vale di più. Il modello superiore mandato «in sostituzione» perché quello scelto era esaurito non è un adempimento valido senza il consenso del cliente, espresso **prima o al momento** della conclusione del contratto. La ragione è semplice: chi compra ha scelto quello, non un altro, e valutare la convenienza dello scambio spetta a lui.

A chi si applica

A chi riceve beni o servizi che non ha richiesto, o una fornitura diversa da quella pattuita.

Quando si applica

Al momento della fornitura non richiesta o difforme.

Cosa puoi fare

Non pagare e non attivarsi: il silenzio non è consenso e non nasce alcun obbligo. Se arriva un prodotto diverso da quello ordinato, si può rifiutarlo anche se è di valore superiore.

Attenzione

L'esonero riguarda le forniture non richieste vietate dal Codice. Le pratiche descritte possono integrare pratiche commerciali scorrette, segnalabili all'AGCM ai sensi dell'articolo 66.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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