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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 62

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista.

2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo.

L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

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Questo articolo è stato modificato da
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (24)

Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
13 giugno 2014 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Niente sovrapprezzo per pagare con la carta, e il riaccredito in caso di addebito eccessivo

In parole semplici

Non ti possono far pagare di più solo perché usi la carta. E se sulla carta ti addebitano **più del prezzo concordato**, o un importo che non riconosci, chi ha emesso la carta deve riaccreditarti la somma: poi se la vedrà lui con il venditore. È la strada da usare quando il negozio non risponde.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che **i professionisti non possono imporre ai consumatori spese per l'uso di determinati strumenti di pagamento**, ovvero, nei casi espressamente stabiliti, **tariffe che superino quelle sostenute dal professionista stesso**. Prevede che **l'istituto di emissione della carta di pagamento riaccrediti al consumatore i pagamenti in caso di addebito eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della carta** da parte del professionista o di un terzo, e che lo stesso istituto abbia diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate.

Cosa significa

Due tutele distinte, entrambe di uso quotidiano. La prima riguarda **il sovrapprezzo per pagare con la carta**: la maggiorazione applicata solo perché si paga in un certo modo non è consentita, e dove è ammessa non può comunque superare il costo effettivamente sostenuto dall'esercente. Il «se paga con la carta sono due euro in più» è la pratica che questa norma vieta. La seconda è più potente ed è meno conosciuta: **il riaccredito**. Se sulla carta compare un addebito **superiore al prezzo pattuito**, o un addebito frutto di un uso fraudolento, è **l'istituto che ha emesso la carta** a dover riaccreditare la somma al titolare — e poi si rivarrà sul professionista. Significa che l'interlocutore a cui rivolgersi non è necessariamente il venditore, che potrebbe non rispondere o non esistere più: si può passare dalla propria banca o dall'emittente della carta. È lo strumento pratico contro l'addebito gonfiato e contro il negozio online scomparso.

A chi si applica

A chi paga con carta o altro strumento di pagamento in un contratto di vendita, di servizio o di fornitura.

Quando si applica

Al momento del pagamento e in caso di addebito eccedente o fraudolento.

Cosa puoi fare

Rifiutare il sovrapprezzo imposto per l'uso della carta. In caso di addebito superiore al pattuito o non riconosciuto, chiedere il **riaccredito all'emittente della carta**, non solo al venditore.

Attenzione

Il riaccredito presuppone un addebito eccedente il prezzo pattuito o un uso fraudolento, e segue le procedure dell'emittente. La disciplina si coordina con quella dei servizi di pagamento, che questa scheda non descrive.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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