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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 61

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

Consegna

1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.

2. L'obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore.

3. Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

4. Il consumatore non è gravato dall'onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se:

a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;

b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;

c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale.

5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto.

7. È fatta salva la possibilità per il consumatore di far valere i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice civile.

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Questo articolo è stato modificato da
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (24)

Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
13 giugno 2014 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Trenta giorni per consegnare, poi un termine in più, poi puoi sciogliere il contratto

In parole semplici

Se non hanno pattuito altro, devono consegnarti entro **trenta giorni**. Se non arriva niente, scrivi dando un altro po' di tempo: se scade anche quello, puoi sciogliere il contratto e farti restituire tutto, più eventuali danni. E se ti serviva per una data precisa — un regalo, un matrimonio — **dillo per iscritto prima di comprare**: così puoi sciogliere subito, senza dare altro tempo.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, salva diversa pattuizione, **il professionista è obbligato a consegnare i beni senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla conclusione del contratto**, e che l'obbligazione è adempiuta con il trasferimento della disponibilità materiale o del controllo dei beni. Prevede che, se la consegna non avviene nel termine, **il consumatore inviti il professionista a consegnare entro un termine supplementare appropriato**, e che, scaduto anche quello, **sia legittimato a risolvere il contratto, salvo il risarcimento dei danni**. Stabilisce che il termine supplementare **non è dovuto** quando il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare, quando il rispetto del termine deve considerarsi **essenziale** tenuto conto delle circostanze, oppure quando **il consumatore ha informato il professionista prima della conclusione del contratto che la consegna entro una data determinata era essenziale**: in questi casi può **risolvere immediatamente**. Prevede che in caso di risoluzione il professionista **rimborsi senza indebito ritardo tutte le somme versate**, e fa salvi i diritti previsti dal codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Cosa significa

Il termine di **trenta giorni** vale quando non se ne è pattuito un altro, e già questo smonta l'idea che una consegna possa restare indefinita finché il venditore non si fa vivo. Ma la parte che conta è il meccanismo dei commi 3, 4 e 5, perché stabilisce **cosa fare** quando la merce non arriva. La regola generale è a due tempi: prima si concede per iscritto un **termine supplementare appropriato**, poi, se scade a vuoto, si può sciogliere il contratto e chiedere indietro tutto. Il comma 4 elenca i tre casi in cui il secondo tempo si salta e **si risolve subito**: il rifiuto espresso di consegnare, il termine oggettivamente essenziale, e — questo è il più utile — l'aver **detto prima di comprare** che la consegna entro una certa data era essenziale. È il motivo per cui, se un acquisto serve per una data precisa (un regalo, un evento, una scadenza), conviene scriverlo al venditore **prima dell'ordine** e conservarne traccia: cambia il rimedio a disposizione. Il comma 6 chiude senza margini: risolto il contratto, **tutte le somme versate vanno rimborsate**.

A chi si applica

A chi ha acquistato un bene da un professionista e non lo riceve nei termini.

Quando si applica

Dalla conclusione del contratto di vendita.

Cosa puoi fare

Diffidare per iscritto il venditore concedendo un termine supplementare, e conservarne copia: è il passaggio che apre la strada alla risoluzione.

Cosa devi fare

Se la consegna entro una certa data è essenziale, dirlo al venditore **prima** di concludere il contratto e per iscritto: solo così si potrà risolvere immediatamente senza concedere altro tempo.

Termini

Trenta giorni dalla conclusione del contratto, salvo diverso accordo. Poi un termine supplementare appropriato alle circostanze.

Attenzione

La risoluzione presuppone il decorso del termine supplementare, salvo i tre casi del comma 4. Restano salvi i rimedi del codice civile, che questa scheda non descrive.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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