Testo normativo
Art. 53
D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo
Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso
1. Se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 52, comma 2.
2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 52, comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni. Nel caso di contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori di cui all'articolo 52, comma 1-bis, tale periodo termina trenta giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
- Atto
- Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
- Questa versione vigente dal
- 2 aprile 2023 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 4 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Se non ti hanno detto del recesso, non hai quattordici giorni: ne hai dodici mesi
Se non ti hanno spiegato che potevi ripensarci, il tempo per farlo non è di quattordici giorni ma di **dodici mesi e quattordici giorni**. E se te lo dicono in ritardo, da quel momento hai comunque quattordici giorni pieni. Quindi, per un acquisto di cui ti sei pentito mesi fa, la prima cosa da guardare non è la data: è se te l'avevano detto.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che, **se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo iniziale** determinato secondo l'articolo 52, comma 2. Prevede che, se il professionista fornisce quelle informazioni **entro dodici mesi** dalla data di decorrenza, il periodo di recesso termini **quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore le riceve**, o **trenta giorni** nei casi delle visite non richieste a domicilio e delle escursioni organizzate.
Cosa significa
È la sanzione più efficace di tutto il capo, e funziona senza bisogno di rivolgersi a nessuno: **chi non informa del diritto di recesso non lo restringe, lo dilata**. Da quattordici giorni a dodici mesi e quattordici giorni. Il meccanismo è ben congegnato, perché non punisce e basta: prevede anche la via d'uscita. Se il venditore si accorge dell'omissione e fornisce l'informazione entro l'anno, il termine si riapre per **quattordici giorni dalla ricezione** — quindi conviene rimediare, e conviene rimediare presto. Per chi ha comprato, la conseguenza pratica è che **un acquisto apparentemente "vecchio" può essere ancora recedibile**: la prima cosa da verificare, davanti a un contratto di cui ci si è pentiti mesi dopo, non è il calendario ma se l'informazione sul recesso fosse stata data, e in che forma. E l'articolo 57, comma 2, aggiunge il resto: se l'informazione mancava, il consumatore **non risponde nemmeno della diminuzione di valore** del bene usato nel frattempo.
A chi si applica
A chi ha concluso un contratto a distanza o fuori dei locali commerciali senza ricevere le informazioni sul diritto di recesso.
Quando si applica
Dalla decorrenza del termine di recesso determinata secondo l'articolo 52, comma 2.
Cosa puoi fare
Davanti a un acquisto di mesi fa, verificare se l'informazione sul recesso era stata fornita: se non lo era, il termine può essere ancora aperto.
Termini
Dodici mesi dopo la fine del periodo iniziale, se l'informazione non è mai stata data. Quattordici giorni — trenta nei casi di visite non richieste ed escursioni — dalla ricezione dell'informazione fornita in ritardo entro l'anno.
Attenzione
Il prolungamento riguarda l'omissione dell'informazione prevista dall'articolo 49, comma 1, lettera h). Resta necessario che il contratto rientri fra quelli per cui il recesso è previsto: le eccezioni dell'articolo 59 non sono superate da questo articolo.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.