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DirittoTorna a «Far riparare o sostituire ciò che hai comprato difettoso»

Testo normativo

Art. 135-bis

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

(Rimedi).

1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi.

2. Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purchè il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti:

a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;

b) l'entità del difetto di conformità; e

c) la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

3. Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-quater nel caso in cui:

a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135-ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3;

b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;

c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure

d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.

6. Il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.

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Questo articolo è stato modificato da
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (42)

Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
10 dicembre 2021 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

I quattro rimedi, e in che ordine si possono chiedere

In parole semplici

Se il prodotto è difettoso puoi chiedere la riparazione o la sostituzione, e **la scelta è tua**: il negozio può rifiutare solo se quel rimedio è impossibile o costa in modo sproporzionato rispetto all'altro. Se la riparazione non risolve, o se il difetto è grave, o se capisci che non hanno intenzione di muoversi, puoi passare direttamente allo sconto sul prezzo o alla restituzione dei soldi. E se ti dicono «è una sciocchezza», tocca a loro dimostrarlo.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto **al ripristino della conformità, oppure a una riduzione proporzionale del prezzo, oppure alla risoluzione del contratto**. Prevede che per il ripristino il consumatore possa **scegliere fra riparazione e sostituzione**, purché il rimedio richiesto non sia impossibile o non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto del valore che il bene avrebbe se fosse conforme, dell'entità del difetto e della possibilità di esperire l'altro rimedio senza inconvenienti significativi per il consumatore; e che il venditore possa rifiutare il ripristino se riparazione e sostituzione sono entrambe impossibili o comportano costi sproporzionati. Stabilisce che il consumatore ha diritto **alla riduzione del prezzo o alla risoluzione** quando il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, o non le ha effettuate secondo l'articolo 135-ter; quando il difetto si manifesta nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità; quando il difetto è **di gravità tale da giustificare** la riduzione immediata del prezzo o la risoluzione; e quando il venditore ha dichiarato, o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino entro un tempo ragionevole o senza inconvenienti significativi. Stabilisce che **il consumatore non ha diritto di risolvere il contratto se il difetto è solo di lieve entità**, e che **l'onere di provare che il difetto è di lieve entità grava sul venditore**. Prevede infine che il consumatore possa **sospendere il pagamento** di una parte del prezzo fino all'adempimento degli obblighi del venditore.

Cosa significa

È l'articolo che una persona con un prodotto difettoso deve leggere per primo, e contiene quattro cose che nella pratica vengono spesso raccontate al contrario. **Primo: la scelta fra riparazione e sostituzione è del consumatore**, non del negozio. Il venditore può opporsi solo dimostrando che il rimedio scelto è impossibile o gli impone costi sproporzionati rispetto all'altro — e i criteri sono scritti nel comma 2, quindi la sproporzione va argomentata, non affermata. **Secondo: la gerarchia esiste ma ha eccezioni precise.** Di regola prima si ripristina, poi, se non funziona, si passa allo sconto o alla restituzione dei soldi. Ma il comma 4 elenca quattro casi in cui si va **direttamente** alla riduzione del prezzo o alla risoluzione, e due sono frequenti: quando il difetto è così grave da giustificarlo subito, e quando il venditore fa capire che non intende procedere in tempi ragionevoli. Non è vero, quindi, che occorra sempre subire un tentativo di riparazione. **Terzo, ed è la regola più preziosa: l'onere della prova sulla lieve entità è del venditore.** Chi dice «è un difetto da poco, non può chiedere la risoluzione» deve dimostrarlo. **Quarto: si può sospendere il pagamento** della parte residua finché il venditore non adempie — utile quando l'acquisto è rateale o il saldo non è ancora stato versato.

A chi si applica

A chi ha acquistato come consumatore un bene risultato non conforme.

Quando si applica

Dalla scoperta del difetto, entro il periodo di responsabilità del venditore previsto dall'articolo 133.

Quando non si applica

La risoluzione del contratto non spetta quando il difetto è di lieve entità — ma è il venditore a doverlo provare.

Cosa puoi fare

Indicare nella richiesta **quale rimedio si sceglie** e perché: la scelta fra riparazione e sostituzione spetta al consumatore. Se ricorre uno dei casi del comma 4, chiedere direttamente la riduzione del prezzo o la risoluzione, spiegando quale dei quattro casi ricorre. Se una parte del prezzo non è ancora stata pagata, se ne può sospendere il versamento.

Cosa devi fare

Comunicare il difetto al venditore per iscritto e conservare la prova dell'invio: da quella comunicazione decorre il «congruo periodo» entro cui il venditore deve intervenire, ed è la data che rende opponibile la richiesta.

Attenzione

La sproporzione dei costi e la gravità del difetto si valutano caso per caso: questa scheda descrive i criteri di legge, non stabilisce l'esito di una singola vicenda. La disciplina è quella risultante dalla riforma del 2021, applicabile ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2022.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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