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DirittoTorna a «Far riparare o sostituire ciò che hai comprato difettoso»

Testo normativo

Art. 132

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

(Diritti dei terzi).

1. I rimedi di cui all'articolo 135-bis si estendono ai casi di impedimento o limitazione d'uso del bene venduto in conformità a quanto previsto dagli articoli 129 e 130, conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprietà intellettuale, fatte salve altre disposizioni previste dall'ordinamento giuridico in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto.

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Questo articolo è stato modificato da
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (42)

Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
10 dicembre 2021 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Se non puoi usare quello che hai comprato per un diritto altrui, valgono gli stessi rimedi

In parole semplici

Se hai comprato una cosa che funziona ma non puoi usarla perché qualcun altro ha un diritto che te lo impedisce — per esempio un marchio o una licenza — hai gli stessi rimedi che avresti se fosse rotta: riparazione, sostituzione, sconto o restituzione dei soldi. E li chiedi a chi te l'ha venduta.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che **i rimedi previsti dall'articolo 135-bis si estendono** ai casi di impedimento o limitazione d'uso del bene venduto, conforme a quanto previsto dagli articoli 129 e 130, **conseguenti a una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprietà intellettuale**, fatte salve le altre disposizioni dell'ordinamento in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto.

Cosa significa

Copre una situazione che sembra remota e non lo è più: il bene funziona, è conforme, ma non lo si può usare perché **qualcun altro vanta un diritto** che lo impedisce. Il caso classico è la merce contraffatta ritirata dal mercato; il caso moderno è il dispositivo la cui funzione viene disattivata perché una licenza software è scaduta o è stata revocata, o il servizio incorporato che smette di essere disponibile per una controversia sui diritti. Il legislatore ha scelto la via più semplice e più favorevole: non ha inventato un rimedio nuovo, ha **esteso quelli della garanzia** — riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione. Chi si trova con un bene inutilizzabile per un diritto altrui non deve quindi affrontare una causa sulla proprietà intellettuale: si rivolge al venditore con gli stessi strumenti che userebbe per un guasto. La chiusa dell'articolo tiene ferme le altre strade previste dal codice civile, che restano disponibili se convengono di più.

A chi si applica

A chi ha acquistato come consumatore un bene il cui uso è impedito o limitato da un diritto di un terzo.

Quando si applica

Quando la restrizione all'uso si manifesta, entro il periodo di responsabilità del venditore.

Cosa puoi fare

Rivolgersi al venditore chiedendo i rimedi dell'articolo 135-bis, come per qualsiasi altro difetto di conformità: non occorre affrontare la questione dei diritti del terzo.

Attenzione

L'articolo riguarda l'impedimento all'uso derivante da diritti di terzi, non ogni interruzione di un servizio. Restano salve le altre azioni previste dall'ordinamento, che questa scheda non descrive.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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