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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 130

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

(Obblighi del venditore e condotta del consumatore).

1. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui all'articolo 129, comma 3, lettera d), quando, anche alternativamente, dimostra che:

a) non era a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;

b) la dichiarazione pubblica è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto con le stesse modalità, o con modalità simili a quelle con le quali è stata resa;

c) la decisione di acquistare il bene non è stata influenzata dalla dichiarazione pubblica.

2. Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni, e a fornirglieli, nel periodo di tempo:

a) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se il contratto di vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale; oppure

b) indicato all'articolo 133, commi 2 o 3, a seconda dei casi, se il contratto di vendita prevede una fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un periodo di tempo.

3. Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti forniti a norma del comma 2, il venditore non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell'aggiornamento pertinente, a condizione che:

a) il venditore abbia informato il consumatore della disponibilità dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e

b) la mancata, o errata, installazione dell'aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal venditore al consumatore.

4. Non vi è difetto di conformità ai sensi dell'articolo 129, comma 3, e dell'articolo 130, comma 2, se, al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali norme e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita.

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Questo articolo è stato modificato da
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (42)

Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
10 dicembre 2021 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Aggiornamenti dovuti, e quando la pubblicità non vincola il venditore

In parole semplici

Se il prodotto ha una parte digitale, gli aggiornamenti — anche quelli di sicurezza — te li devono dare e te lo devono dire. Se però non li installi tu, i problemi che ne derivano non sono colpa loro. E se ti hanno venduto una cosa dicendoti chiaramente che ha un certo difetto e tu hai accettato, quel difetto non lo puoi contestare: ma deve essere stato detto con precisione, non nascosto nelle condizioni generali.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che il venditore **non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche** di cui all'articolo 129, comma 3, lettera d), quando dimostra, anche alternativamente, che non ne era a conoscenza e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza, che la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro la conclusione del contratto con modalità uguali o simili, oppure che la decisione di acquistare non è stata influenzata da quella dichiarazione. Prevede che, per i **beni con elementi digitali**, il venditore debba informare il consumatore degli aggiornamenti disponibili, compresi quelli di sicurezza, e fornirli per il periodo ragionevolmente atteso o per la durata della fornitura, a seconda che questa sia unica o continuativa. Stabilisce che, se il consumatore **non installa** gli aggiornamenti entro un congruo termine, il venditore non è responsabile dei difetti derivanti dalla loro mancata installazione, purché lo abbia informato e le istruzioni non fossero carenti. Stabilisce infine che **non vi è difetto di conformità** se al momento della conclusione del contratto il consumatore era stato **specificamente informato** dello scostamento dai requisiti oggettivi e lo aveva **espressamente accettato**.

Cosa significa

Tre regole che si leggono meglio come i tre limiti dell'articolo precedente. **Primo: la pubblicità vincola, ma non sempre.** Il venditore può liberarsi dimostrando una delle tre circostanze del comma 1 — e l'onere è suo, non del consumatore. **Secondo: gli aggiornamenti sono parte del prodotto.** Per un bene con elementi digitali il venditore deve fornire e comunicare gli aggiornamenti, di sicurezza compresi, per tutto il tempo che ci si può ragionevolmente aspettare: uno smartphone o un elettrodomestico connesso lasciato senza aggiornamenti di sicurezza prima del tempo è un problema di conformità, non una scelta commerciale. Il rovescio è che se gli aggiornamenti arrivano e non vengono installati, il difetto che ne deriva non è del venditore. **Terzo, ed è la regola da conoscere quando si compra scontato:** lo scostamento accettato non è un difetto — ma servono due condizioni insieme, informazione **specifica** e accettazione **espressa**. Il prodotto venduto come «secondo scelta» o con un difetto dichiarato è legittimo; una clausola generica nelle condizioni di vendita, senza che il singolo scostamento sia stato indicato e accettato, non basta.

A chi si applica

A chi ha acquistato un bene come consumatore, e in particolare a chi ha acquistato un bene con elementi digitali.

Quando si applica

Dalla conclusione del contratto e per tutto il periodo di responsabilità del venditore.

Quando non si applica

Non copre il difetto derivante dalla mancata installazione di un aggiornamento correttamente fornito e comunicato, con istruzioni non carenti.

Cosa puoi fare

Installare gli aggiornamenti quando arrivano, e conservare le comunicazioni ricevute. Se un prodotto è stato venduto come difettoso o declassato, verificare che lo scostamento fosse indicato in modo specifico: una clausola generica non vale come accettazione.

Attenzione

L'accettazione dello scostamento richiede informazione specifica **e** accettazione espressa: sono due requisiti, non uno. La durata dell'obbligo di aggiornamento è definita in termini di periodo «ragionevolmente atteso» e va valutata caso per caso: questa scheda descrive il criterio, non fissa una durata.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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