Testo normativo
(Divieto di indagini sulle opinioni)
L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonche' su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
- Atto
- Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
- Questa versione vigente dal
- 11 giugno 1970 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 26 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Non possono indagare sulle tue opinioni, né prima né dopo l'assunzione
Non possono indagare sulle tue idee politiche, religiose o sindacali — né prima di assumerti né dopo — e nemmeno su fatti che non servono a capire se sai fare quel lavoro. Vale anche se lo fanno chiedendo in giro.
Cosa dice
L'articolo fa divieto al datore di lavoro, **ai fini dell'assunzione come nel corso del rapporto**, di effettuare indagini — anche a mezzo di terzi — sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, **nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale** del lavoratore.
Cosa significa
La seconda parte è più larga della prima e viene spesso trascurata. Il divieto non riguarda solo le opinioni: riguarda **qualunque fatto non rilevante per valutare l'attitudine professionale**. Orientamento sessuale, situazione familiare, stato di salute non pertinente alla mansione, convinzioni personali, appartenenze: tutto ciò che non serve a capire se una persona sappia fare quel lavoro è fuori dal perimetro di ciò che si può indagare. «Anche a mezzo di terzi» chiude la strada alle informazioni raccolte tramite agenzie o conoscenze, e la formula si applica bene anche alle ricerche sui profili pubblici online, che restano indagini a tutti gli effetti. È il compagno dell'articolo 1: quello protegge l'espressione dell'opinione, questo impedisce che l'opinione venga cercata.
A chi si applica
A chi si candida a un lavoro e a chi vi è già occupato.
Quando si applica
Nella selezione e per tutta la durata del rapporto.
Cosa puoi fare
Se in un colloquio ti vengono poste domande su convinzioni, appartenenze o situazioni personali non attinenti alla mansione, non sei tenuto a rispondere. Se il fatto si ripete o produce conseguenze, annotare data, persone presenti e domande poste: è la base di ogni contestazione successiva.
Attenzione
Il divieto riguarda le indagini del datore, non le informazioni che il lavoratore sceglie di comunicare spontaneamente. Alcune informazioni sensibili sono peraltro necessarie per ottenere tutele specifiche: comunicarle in quel contesto è una scelta, non una violazione.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.