Testo normativo
(Campo di applicazione)
L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori
Confronto con la versione precedente (26 maggio 1990):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni . . . del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa piu' di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano piu' di cinque dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresi', alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piu' di cinque dipendenti anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante. (7) 11
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 26 marzo-3 aprile 1987, n. 96 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1987, n. 15), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede la diretta applicabilita' al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge".
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1991, n. 6), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro), nella parte in cui non prevede la diretta applicabilita' al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali)".
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (5 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 26 marzo-3 aprile 1987, n. 96 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1987, n. 15), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede la diretta applicabilita' al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge".
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1991, n. 6), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro), nella parte in cui non prevede la diretta applicabilita' al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali)".
- Atto
- Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
- Questa versione vigente dal
- 7 febbraio 1991 al 1 agosto 1991
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 26 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
La soglia dei quindici dipendenti, e come si conta davvero
Le prerogative sindacali valgono nelle unità con più di quindici dipendenti (cinque in agricoltura). Ma se l'azienda ha più sedi **nello stesso comune**, si sommano: non ci si sfugge dividendo l'organizzazione. Le tutele individuali — controlli, procedura disciplinare, discriminazione — valgono comunque.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che, per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del **titolo III** — le prerogative sindacali degli articoli 19 e seguenti — si applicano, con l'eccezione del primo comma dell'articolo 27, a **ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti**, e alle imprese agricole che ne occupano più di cinque. Prevede inoltre che le stesse norme si applichino alle imprese industriali e commerciali che **nell'ambito dello stesso comune** occupano più di quindici dipendenti, e alle agricole che nello stesso ambito ne occupano più di cinque, **anche se ciascuna unità produttiva singolarmente considerata non raggiunge la soglia**.
Cosa significa
È l'articolo che decide chi ha le prerogative sindacali e chi no, ed è quello dove si annidano più equivoci. Il primo criterio è per **unità produttiva**: la sede, lo stabilimento, la filiale, il reparto autonomo. Il secondo, meno noto e spesso decisivo, è il **cumulo comunale**: se un'impresa ha più unità nello stesso comune e insieme superano i quindici dipendenti, le norme si applicano anche se nessuna presa da sola arriva alla soglia. È la previsione che impedisce di sfuggire allo Statuto frazionando l'organizzazione in unità piccole. Due precisazioni utili. La soglia riguarda il **titolo III**, cioè le prerogative sindacali: gli articoli sulle libertà individuali — controlli, procedura disciplinare, atti discriminatori — si applicano a prescindere. E il conteggio dei dipendenti ha regole proprie elaborate dalla giurisprudenza, che questo sito non ha in archivio.
A chi si applica
Ai lavoratori delle imprese industriali, commerciali e agricole, ai fini dell'applicazione del titolo III.
Quando si applica
Per l'applicazione delle prerogative sindacali.
Quando non si applica
La soglia riguarda il titolo III: le disposizioni sulle libertà e sulla dignità del lavoratore contenute nel titolo I, e la procedura disciplinare dell'articolo 7, non sono subordinate a essa. È esclusa dall'applicazione la previsione sul locale permanente del primo comma dell'articolo 27.
Cosa puoi fare
Se l'azienda ha più sedi nello stesso comune, sommare i dipendenti prima di concludere che le prerogative sindacali non spettano: è la regola del secondo comma, ed è quella più spesso ignorata.
Attenzione
Il computo dei dipendenti ai fini della soglia segue criteri elaborati dalla giurisprudenza — part time, contratti a termine, apprendisti — che questo sito non descrive. Per un caso concreto la verifica va fatta con un professionista o con il sindacato.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.