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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Atti discriminatori)

L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 18 dicembre 1977 al 28 agosto 2003. Vai al testo vigente oggi.

Confronto con la versione precedente (11 giugno 1970):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attivita' sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi' ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politicapolitica, religiosa, razziale, di lingua o religiosa.di sesso.

Cronologia di questo articolo — 4 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Questa versione vigente dal
18 dicembre 1977 al 28 agosto 2003
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
26 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Gli atti discriminatori sono nulli, e l'elenco è più lungo di quanto si creda

In parole semplici

È nullo qualunque atto che ti colpisca per il sindacato, uno sciopero, le tue idee, la religione, l'origine, il sesso, l'età, una disabilità, la nazionalità, l'orientamento sessuale o le convinzioni personali. Non solo il licenziamento: anche un trasferimento o un cambio di mansioni. Vale in qualsiasi azienda.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che è **nullo** qualsiasi patto od atto diretto a subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca a un'associazione sindacale, o che cessi di farne parte; e a licenziare un lavoratore, discriminarlo nell'assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio **a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione a uno sciopero**. Stabilisce che le stesse disposizioni si applichino ai patti o atti diretti a fini di discriminazione **politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età, di nazionalità, o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali**.

Cosa significa

È la norma antidiscriminatoria più ampia del diritto del lavoro italiano, e l'elenco del secondo comma è cresciuto negli anni fino a coprire nove fattori. Due cose contano più delle altre. La prima è la parola **nullo**: non annullabile, non impugnabile entro un termine breve — nullo, con le conseguenze più forti che l'ordinamento conosce, e senza che le dimensioni dell'azienda facciano differenza. La seconda è l'ampiezza dell'oggetto: non solo il licenziamento, ma qualifiche, mansioni, trasferimenti, provvedimenti disciplinari e qualunque altro pregiudizio. Significa che una discriminazione può manifestarsi in un trasferimento o in un demansionamento, non soltanto nel gesto finale. La difficoltà, sempre, è provare il **motivo reale**, che non è scritto nell'atto: si costruisce con la cronologia dei fatti, con il confronto rispetto ad altri lavoratori e con quanto si riesce a documentare.

A chi si applica

A tutti i lavoratori, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda.

Quando si applica

Nell'assunzione e per tutta la durata del rapporto.

Cosa puoi fare

Raccogliere e datare tutto ciò che ricostruisce il contesto: quando hai aderito al sindacato o partecipato a uno sciopero, quando è arrivato l'atto, come sono stati trattati gli altri nella stessa situazione. È su questo materiale che si dimostra il motivo.

Cosa devi fare

Rivolgersi presto a un sindacato o a un professionista: alcune azioni hanno termini propri, e la prova si recupera meglio quando i fatti sono recenti.

Attenzione

La nullità dell'atto discriminatorio non elimina i termini previsti per specifiche azioni, fra cui quelli di impugnazione del licenziamento. Contare sulla nullità per non fare nulla è l'errore da evitare.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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