Testo normativo
(Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)
D.Lgs. 196/2003 — Codice privacy
Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
L'informativa puo' essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attivita' di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi e' informato in quanto effettuate nel suo interesse.
L'informativa puo' riguardare, altresi', dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed e' fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
L'informativa, se non e' diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
puo' trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attivita' professionale prestata in forma associata;
fornisce farmaci prescritti;
comunica dati personali al medico o pediatra in conformita' alla disciplina applicabile.
L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformita' alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, e' manifestato liberamente;
nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2004 al 19 settembre 2018
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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