Testo normativo
Art. 36
D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili
Disposizioni transitorie e finali
1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° settembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Palma, Ministro della giustizia
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Palma
- Atto
- Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
- Questa versione vigente dal
- 6 ottobre 2011 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 18 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Le cause già iniziate hanno continuato con le vecchie regole
Le cause già cominciate quando il decreto è entrato in vigore sono andate avanti con le regole di prima. Conta la data in cui la causa è stata iniziata, non quella della sentenza.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le norme del decreto **si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore** dello stesso, e che **le norme abrogate o modificate continuano ad applicarsi alle controversie pendenti** a quella data.
Cosa significa
È la disposizione transitoria, e contiene il principio che governa ogni riforma processuale: **si guarda alla data in cui il procedimento è stato instaurato**, non a quella in cui si decide. Una causa iniziata prima dell'entrata in vigore del decreto è proseguita fino alla fine con le regole vecchie, anche se la sentenza è arrivata anni dopo. La ragione è pratica prima che giuridica: cambiare le regole a processo iniziato significherebbe rimettere in discussione atti già compiuti e termini già decorsi. Ha oggi rilevanza soprattutto storica, ma serve a capire perché in sentenze e provvedimenti di quegli anni si trovano ancora richiami alle procedure abrogate: non è un errore, è l'applicazione di questo articolo. Lo stesso criterio è stato usato dalle riforme successive, incluse quelle del 2017 sulle sezioni specializzate e del 2022 sul rito semplificato: ognuna ha una propria data e un proprio regime transitorio, e sono i due elementi da verificare quando una causa è iniziata a cavallo fra due discipline.
A chi si applica
Alle parti dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.
Quando si applica
Dall'entrata in vigore del decreto, con riferimento alla data di instaurazione di ciascun procedimento.
Cosa puoi fare
Quando si consulta un provvedimento di quegli anni, verificare la data di instaurazione del procedimento prima di concludere che sia stata applicata la norma sbagliata.
Attenzione
Le riforme successive al 2011 hanno proprie disposizioni transitorie, con date diverse da questa. Questa scheda descrive il regime transitorio del decreto del 2011, non quello delle riforme che l'hanno modificato.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.