Testo normativo
Art. 30
D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili
Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
1. Le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal rito semplificato di cognizione. (12)
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2. È competente la corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento.
Note di aggiornamento della fonte (6 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
- Atto
- Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2023 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 18 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione: corte d'appello del luogo di attuazione
Se hai una sentenza straniera da far valere in Italia — o vuoi contestarne una — e non si tratta di una decisione europea, si va nella corte d'appello del posto dove quella decisione deve avere effetto.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67 della legge 218/1995 sono regolate dal **rito semplificato di cognizione**, e che è competente **la corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento**.
Cosa significa
La legge italiana di diritto internazionale privato prevede che le sentenze straniere siano riconosciute automaticamente, senza bisogno di un giudizio: il riconoscimento non va chiesto, esiste. Il problema nasce quando qualcuno **contesta** quel riconoscimento, o quando il provvedimento va **attuato** in Italia e occorre un titolo che lo consenta — per esempio per iscrivere un atto in un registro pubblico o per procedere in via esecutiva. Questo articolo dice dove si va in quei casi: la corte di appello **del luogo di attuazione**, cioè del luogo dove il provvedimento deve produrre i suoi effetti, non del luogo in cui è stato emesso né della residenza delle parti. È il criterio pratico: si radica la causa dove il problema concreto si pone.
A chi si applica
A chi deve attuare in Italia una sentenza o un provvedimento straniero di giurisdizione volontaria, e a chi ne contesta il riconoscimento.
Quando si applica
Quando il riconoscimento automatico è contestato o quando occorre procedere all'attuazione del provvedimento straniero.
Cosa puoi fare
Individuare il luogo in cui il provvedimento deve essere attuato: è quello che determina la corte di appello competente.
Attenzione
Le decisioni provenienti da Stati membri dell'Unione europea o coperte da convenzioni internazionali seguono l'articolo 30-bis, non questo. Le condizioni del riconoscimento stanno nella legge 218/1995, non presente in archivio.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.