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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 18

D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili

Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.(12)(13)

2. È competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità,

entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni

se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

4. Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchè, ove necessario, da un interprete.

5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorità che ha emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima udienza.

6. L'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.

7. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.

8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

9. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.(12)(13)

Note di aggiornamento della fonte (6 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Da dove viene questo testo
Atto
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
Questa versione vigente dal
5 dicembre 2023 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
18 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Espulsione del cittadino non europeo: venti giorni, giudice di pace, difensore e interprete a spese dello Stato

In parole semplici

Contro un decreto di espulsione hai venti giorni per andare dal giudice di pace del posto dove sta l'ufficio che l'ha firmato. Se non hai un avvocato te ne assegnano uno, e se non parli italiano hai diritto a un interprete: paga lo Stato. Il processo non costa nulla e si decide entro venti giorni, una volta sola.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le controversie sull'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del D.Lgs. 286/1998 sono regolate dal rito semplificato di cognizione, salvo quanto previsto dall'articolo stesso. Prevede che sia competente **il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione**; che il ricorso sia proposto **a pena di inammissibilità entro venti giorni** dalla notificazione, quaranta se il ricorrente risiede all'estero, e possa essere depositato anche per posta o tramite una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; che **il ricorrente sia ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato** e, se sprovvisto di difensore, sia assistito da un difensore designato dal giudice e, ove necessario, da un interprete; che il ricorso e il decreto di fissazione siano notificati all'autorità almeno cinque giorni prima dell'udienza; che l'autorità possa costituirsi fino alla prima udienza e stare in giudizio personalmente; che **il giudizio sia definito in ogni caso entro venti giorni dal deposito del ricorso**; che gli atti e la decisione siano esenti da ogni tassa e imposta; e che **la sentenza non sia appellabile**.

Cosa significa

È l'articolo che regola l'impugnazione dell'espulsione amministrativa, la situazione più frequente in questa materia, e contiene le garanzie più forti di tutto il decreto — messe lì perché senza di esse il diritto di difesa sarebbe nominale. **Difensore e interprete a spese dello Stato non su domanda ma per legge:** il comma 4 ammette il ricorrente al gratuito patrocinio e prevede che, se non ha un difensore, gliene sia designato uno dal giudice. È il riconoscimento che chi è destinatario di un decreto di espulsione tipicamente non ha né i mezzi né la lingua per difendersi da solo. **Termini brevissimi da entrambe le parti:** venti giorni per ricorrere, ma anche venti giorni entro cui il giudizio dev'essere definito. La rapidità non è solo a favore dell'amministrazione: una causa che durasse mesi renderebbe irrilevante l'esito. **Processo gratuito** e **nessun appello**: si decide una volta sola, con il ricorso per cassazione come unico rimedio. Da notare la differenza con l'articolo 17: lì il giudice è il tribunale con sezione specializzata e il termine è di quindici giorni, qui il giudice è quello di pace e il termine è di venti.

A chi si applica

A cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea destinatari di un decreto di espulsione del prefetto.

Quando si applica

Dalla notificazione del decreto di espulsione.

Cosa puoi fare

Presentare il ricorso anche senza avere un avvocato: il giudice ne designa uno, e l'assistenza è a spese dello Stato. Il ricorso può essere depositato per posta o tramite una rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

Termini

Venti giorni dalla notificazione, a pena di inammissibilità. Quaranta giorni per chi risiede all'estero.

Attenzione

La sentenza **non è appellabile**. Il termine è a pena di inammissibilità e molto breve. Questa scheda descrive la procedura di impugnazione, non i presupposti dell'espulsione, che stanno nel testo unico sull'immigrazione, non presente in archivio.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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