Testo normativo
Art. 17
D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili
Delle controversie in materia di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza
degli stranieri
in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonchè allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di espulsione disposta dal prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonchè per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12) (13)
2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. (5)
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità,
entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni
se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.
4. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente.
5. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'allontanamento dal territorio italiano non può avere luogo fino alla pronuncia sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il giudice decide sull'istanza di sospensione prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve lasciare il territorio nazionale.
6. Quando il ricorso è rigettato, il ricorrente deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.
Note di aggiornamento della fonte (9 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica si applica alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto.
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
- Atto
- Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
- Questa versione vigente dal
- 5 dicembre 2023 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 18 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Espulsione per motivi di pubblica sicurezza: quindici giorni, e l'allontanamento attende la decisione
Hai quindici giorni per fare ricorso, ed è pochissimo. La regola che conta: se chiedi la sospensione, di norma non possono allontanarti prima che il giudice abbia deciso. Ma se l'espulsione si basa su una decisione di un giudice o su motivi imperativi di sicurezza, questa protezione non vale.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le controversie sull'impugnazione del provvedimento di espulsione disposto dal prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza nei confronti dello straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e quelle sull'allontanamento dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione o dei loro familiari per motivi imperativi o altri motivi di pubblica sicurezza, sono regolate dal rito semplificato di cognizione. Prevede che sia competente **il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione** del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento; che il ricorso sia proposto **a pena di inammissibilità entro quindici giorni** dalla notificazione, trenta se il ricorrente risiede all'estero, e possa essere depositato anche per posta o tramite una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; che **il ricorrente possa stare in giudizio personalmente**; che l'efficacia esecutiva possa essere sospesa secondo l'articolo 5 e che **l'allontanamento non possa avere luogo fino alla pronuncia sull'istanza di sospensione**, salvo che il provvedimento si fondi su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica sicurezza; e che, se il ricorso è rigettato, il ricorrente debba lasciare immediatamente il territorio nazionale.
Cosa significa
Il termine è **quindici giorni**, la metà di quello che vale quasi ovunque nel decreto, e questa è la prima cosa da sapere: in una materia in cui il ricorrente è spesso privo di rete e di lingua, il tempo per reagire è brevissimo. La disposizione più importante è però il comma 5, ed è una garanzia effettiva: **l'allontanamento non può avvenire prima che il giudice abbia deciso sull'istanza di sospensione**, e il giudice deve decidere prima della scadenza del termine per lasciare il territorio. Senza questa regola il diritto di ricorso sarebbe teorico — si verrebbe allontanati prima di poterlo esercitare. Le due eccezioni vanno però dette: la garanzia non opera se il provvedimento si fonda su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica sicurezza, che è proprio il presupposto tipico di questi provvedimenti. Il ricorso può essere presentato anche tramite un consolato italiano, con autenticazione della firma da parte dei funzionari: è la via per chi è già stato allontanato.
A chi si applica
A stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo espulsi per gravi motivi di pubblica sicurezza, e a cittadini di altri Stati membri dell'Unione e loro familiari allontanati per motivi di pubblica sicurezza.
Quando si applica
Dalla notificazione del provvedimento di espulsione o allontanamento.
Cosa puoi fare
Chiedere la sospensione contestualmente al ricorso: è la richiesta che, salvo le eccezioni, impedisce l'allontanamento fino alla decisione. Il ricorso può essere depositato per posta o tramite una rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
Termini
Quindici giorni dalla notificazione, a pena di inammissibilità. Trenta giorni per chi risiede all'estero.
Attenzione
La sospensione dell'allontanamento fino alla decisione **non opera** quando il provvedimento è fondato su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Se il ricorso è rigettato l'obbligo di lasciare il territorio è immediato. Materia in cui l'assistenza legale è fortemente consigliata, e il termine è troppo breve per rinviarla.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.