Testo normativo
Art. 15
D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili
Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia
1. Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12)
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2. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo
5.
5. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
6. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.(12)
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Note di aggiornamento della fonte (6 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
- Atto
- Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2023 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 18 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Compensi liquidati dal giudice a periti e difensori d'ufficio: opposizione al capo dell'ufficio
Se il giudice liquida un compenso — a un perito, a un interprete, a un difensore d'ufficio — e l'importo non convince, si contesta davanti al capo di quello stesso ufficio giudiziario. Si può fare da soli, e si decide una volta sola.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le controversie previste dall'articolo 170 del D.P.R. 115/2002 sono regolate dal rito semplificato di cognizione, salvo quanto previsto dall'articolo stesso. Prevede che il ricorso sia proposto **al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato**, con le specificazioni indicate per i provvedimenti dei giudici di pace e dei pubblici ministeri; che **nel giudizio di merito le parti possano stare in giudizio personalmente**; che l'efficacia esecutiva del provvedimento possa essere sospesa secondo l'articolo 5; che il presidente possa chiedere atti, documenti e informazioni a chi ha provveduto alla liquidazione o li detiene; e che **la sentenza non sia appellabile**.
Cosa significa
Riguarda i decreti con cui il giudice liquida le spese di giustizia: i compensi del consulente tecnico, del perito, del custode, dell'interprete, del difensore d'ufficio o del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Sono provvedimenti che nascono dentro un processo altrui, e il decreto sceglie di tenerli lì: si contestano **davanti al capo dell'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato che li ha emessi**, non davanti a un giudice esterno. È la stessa logica dell'articolo 14 — chi conosce il processo può valutare il lavoro svolto — con la stessa conseguenza: **un grado solo**, senza appello. Anche qui è espressamente ammessa la difesa personale, il che ha senso per compensi spesso modesti, dove l'obbligo di un difensore costerebbe più della somma in discussione.
A chi si applica
A chi ha ricevuto un decreto di liquidazione di spese o compensi di giustizia e intende contestarlo, e all'amministrazione tenuta al pagamento.
Quando si applica
Dalla comunicazione del decreto di pagamento.
Cosa puoi fare
Proporre l'opposizione personalmente, chiedendo se del caso la sospensione dell'efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 5.
Attenzione
La sentenza **non è appellabile**. I termini per l'opposizione stanno nell'articolo 170 del D.P.R. 115/2002, che questo sito non ha in archivio: questa scheda descrive il rito, non il termine.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.