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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 14

D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili

Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato

1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12)

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2. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica. (12)

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3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.(12)

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Note di aggiornamento della fonte (6 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Da dove viene questo testo
Atto
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
Questa versione vigente dal
1 gennaio 2023 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
18 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Parcella dell'avvocato contestata: si discute davanti allo stesso ufficio, senza appello

In parole semplici

Se contesti la parcella del tuo avvocato per una causa, se ne discute davanti allo stesso ufficio giudiziario dove quella causa si è svolta, e puoi presentarti da solo. La decisione è una sola: appello non ce n'è.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le controversie previste dall'articolo 28 della legge 794/1942 e **l'opposizione al decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali** sono regolate dal rito semplificato di cognizione, salvo quanto previsto dall'articolo stesso. Prevede che sia competente **l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera**, con il tribunale in composizione monocratica; che **nel giudizio di merito le parti possano stare in giudizio personalmente**; e che **la sentenza che definisce il giudizio non sia appellabile**.

Cosa significa

Riguarda una lite che capita più spesso di quanto si creda: il cliente che contesta la parcella dell'avvocato per l'attività svolta in un processo. La scelta del legislatore è di concentrazione: si discute **davanti allo stesso ufficio giudiziario dove quella causa si è svolta**, perché è lì che si può valutare il lavoro effettivamente prestato senza doverlo ricostruire da capo altrove. Le due regole pratiche sono che **il cliente può difendersi da solo**, senza dover incaricare un altro avvocato per contestare il primo — il che sarebbe un ostacolo evidente — e che **la decisione è di un grado solo**: niente appello, resta il ricorso per cassazione. Attenzione al perimetro: l'articolo riguarda le prestazioni **giudiziali**. I compensi per l'attività stragiudiziale — pareri, trattative, assistenza fuori dal processo — seguono le regole ordinarie.

A chi si applica

Al cliente che contesta i compensi richiesti da un avvocato per prestazioni giudiziali, e all'avvocato che agisce per ottenerli.

Quando si applica

Nel giudizio di liquidazione o nell'opposizione al decreto ingiuntivo per onorari, diritti e spese.

Cosa puoi fare

Difendersi personalmente nel giudizio di merito: la legge lo consente espressamente.

Attenzione

La sentenza **non è appellabile**. E l'articolo riguarda le prestazioni giudiziali: per i compensi dell'attività stragiudiziale valgono le regole ordinarie. Questa scheda non dice se una parcella sia corretta né come si calcola.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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