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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

Confronto con la versione precedente (20 aprile 2013):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Ai fini della piena accessibilita' delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali e' collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione puo' essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualita' delle informazioni di cui all'articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalita' di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
Questa versione vigente dal
23 giugno 2016 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

«Amministrazione trasparente»: dove sta, e perché deve essere su Google

In parole semplici

Ogni ente pubblico deve avere in home page una sezione chiamata esattamente «Amministrazione trasparente», e **non può impedire a Google di indicizzarla**. Pubblicare qualcosa dove i motori non lo trovano è come non pubblicarlo, e la legge lo vieta.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, **nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente»**, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati. Prevede che, per evitare duplicazioni, la pubblicazione possa essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito che li contiene, assicurando la qualità delle informazioni prevista dall'articolo 6. Stabilisce infine che **le amministrazioni non possano disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione**.

Cosa significa

Un articolo breve con tre regole molto concrete. Il nome della sezione è **fissato dalla legge**: «Amministrazione trasparente», uguale per tutti, e questo è ciò che rende possibile cercarla su qualunque sito pubblico senza doverla indovinare. Deve stare nella **home page**, non tre livelli sotto. E il terzo periodo è quello più tecnico e più importante: è vietato impedire l'indicizzazione. Significa che nessun ente può mettere un `noindex` o un blocco nel file robots su quella sezione. È una previsione che dimostra quanto il legislatore conoscesse il problema: pubblicare qualcosa in una pagina che i motori di ricerca non vedono equivale a nasconderla, pur adempiendo formalmente. La verifica è alla portata di chiunque — cercare su un motore di ricerca il nome dell'ente insieme a un dato che deve essere pubblicato — e non richiede competenze tecniche.

A chi si applica

A chiunque consulti il sito di una pubblica amministrazione o di un soggetto dell'articolo 2-bis.

Quando si applica

Sempre.

Cosa puoi fare

Se la sezione non è raggiungibile dalla home page, o se i suoi contenuti non compaiono nei motori di ricerca, è un'omissione: si segnala al responsabile della trasparenza dell'ente e, se non risponde, all'ANAC.

Attenzione

L'assenza di un contenuto dai motori di ricerca può dipendere anche da altri fattori: prima di segnalare, verificare che la pagina esista e sia raggiungibile con un collegamento diretto.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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