Testo normativo
(Pubblicazione delle banche dati).
D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico
Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalita' di raccolta ed elaborazione dei dati.
Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilita' per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purche' identici a quelli comunicati alla banca dati.
Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.
4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.
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Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 42, comma 2) che "Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati gia' comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le modalita' di cui al medesimo articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013."
- Atto
- Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
- Questa versione vigente dal
- 23 giugno 2016 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Banche dati nazionali: il collegamento vale come pubblicazione
Per alcuni dati il Comune non pubblica sul proprio sito ma mette un link a una banca dati nazionale: è previsto dalla legge e di solito è meglio, perché così i dati si possono confrontare. Se però nella banca dati il dato non c'è, puoi comunque chiederlo.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le amministrazioni titolari delle banche dati indicate nell'Allegato B pubblicano i dati in esse contenuti corrispondenti agli obblighi di pubblicazione, con i requisiti di qualità dell'articolo 6 ove compatibili. Prevede che, nei limiti dei dati effettivamente contenuti in quelle banche dati, i soggetti dell'articolo 2-bis adempiano agli obblighi di pubblicazione **comunicando i dati all'amministrazione titolare della banca dati e pubblicando sul proprio sito, nella sezione «Amministrazione trasparente», il collegamento ipertestuale** alla banca dati, ferma la possibilità di continuare a pubblicare anche sul proprio sito dati identici a quelli comunicati. Stabilisce infine che, se la pubblicazione nelle banche dati è stata omessa pur essendo i dati effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico si presenti secondo quanto l'articolo indica.
Cosa significa
Serve a evitare che lo stesso dato venga pubblicato in ottomila posti diversi, con ottomila formati diversi e ottomila livelli di aggiornamento. La soluzione è la centralizzazione: il dato sta in una banca dati nazionale, l'ente locale ci mette un collegamento. Per chi cerca è quasi sempre un vantaggio, perché una banca dati unica è confrontabile mentre ottomila pagine non lo sono. C'è però un effetto pratico da conoscere: se cercando sul sito di un Comune trovi un link a un portale nazionale invece del dato, non è un modo per liberarsi di te — è l'adempimento previsto da questo articolo. La domanda giusta non è «perché non lo pubblicate voi» ma «il dato nella banca dati c'è ed è aggiornato». L'ultimo comma copre proprio il caso in cui non ci sia.
A chi si applica
Alle amministrazioni titolari delle banche dati dell'Allegato B e ai soggetti tenuti alla comunicazione; interessa chiunque cerchi quei dati.
Quando si applica
Per gli obblighi di pubblicazione indicati nell'Allegato B.
Cosa puoi fare
Se il collegamento porta a una banca dati in cui il dato non c'è, l'accesso civico si presenta secondo quanto previsto dall'ultimo comma di questo articolo: l'omissione nella banca dati non fa venire meno il diritto.
Attenzione
Il collegamento sostituisce la pubblicazione solo per i dati effettivamente contenuti nella banca dati: per tutto il resto l'obbligo di pubblicare sul proprio sito resta in capo all'ente.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.