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DirittoTorna a «Accedere a documenti e dati della pubblica amministrazione»

Testo normativo

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

L'Autorita' nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento puo' essere inferiore a 5 anni.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Da dove viene questo testo
Atto
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
Questa versione vigente dal
23 giugno 2016 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Cinque anni online, e dopo si chiedono

In parole semplici

I dati restano online cinque anni, contati dal 1° gennaio dell'anno dopo, e comunque finché l'atto produce effetti. Passati quelli spariscono dal sito ma **non** dal tuo diritto: puoi chiederli con l'accesso civico.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati **tempestivamente** sul sito istituzionale, e che gli altri dati sono pubblicati e mantenuti aggiornati. Prevede che dati, informazioni e documenti siano pubblicati **per un periodo di cinque anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo, **e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti**, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa sui dati personali e le eccezioni indicate. Stabilisce che, decorsi tali termini, **i dati e i documenti restano accessibili ai sensi dell'articolo 5**. Prevede infine che l'ANAC, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, possa determinare i casi in cui la durata della pubblicazione sia inferiore a cinque anni.

Cosa significa

Fissa il tempo della trasparenza, e contiene due precisazioni che tolgono altrettanti equivoci. La prima: i cinque anni non partono dalla pubblicazione ma dal 1° gennaio dell'anno **successivo**, e si prolungano comunque finché l'atto produce effetti — un contratto di durata decennale resta pubblicato per tutta la sua durata, non cinque anni. La seconda, ed è quella che serve più spesso: la scadenza dei cinque anni **non cancella il diritto**, sposta lo strumento. Il dato esce dalla vetrina ma resta ottenibile con l'accesso civico dell'articolo 5. Chi cerca un atto di otto anni fa non deve concludere che non sia più conoscibile: deve chiederlo. È la differenza fra pubblicazione, che è un obbligo di esposizione a tempo, e accessibilità, che non scade.

A chi si applica

A chiunque cerchi dati e documenti pubblicati da una pubblica amministrazione.

Quando si applica

Per tutta la durata dell'obbligo di pubblicazione e dopo, tramite accesso civico.

Quando non si applica

Restano fermi i diversi termini previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali e i casi in cui l'ANAC determina una durata inferiore.

Cosa puoi fare

Se il documento che cerchi non è più nella sezione Amministrazione trasparente perché sono passati più di cinque anni, presentare istanza di accesso civico generalizzato: il diritto non è scaduto con la pubblicazione. Sul sito trovi il modello.

Termini

Cinque anni dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo, e comunque finché l'atto produce effetti.

Attenzione

«Tempestivamente» non ha un termine numerico: la valutazione è caso per caso e si fonda sulla natura dell'atto. Un ritardo va contestato indicando perché, in concreto, quella pubblicazione non è stata tempestiva.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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