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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Trasparenza del servizio sanitario nazionale

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 23 giugno 2016 al 27 agosto 2022. Vai al testo vigente oggi.

Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attivita' di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresi', nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonche' degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 ... si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita' professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresi' pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicita' previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.

Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Da dove viene questo testo
Atto
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
Questa versione vigente dal
23 giugno 2016 al 27 agosto 2022
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Liste di attesa: vanno pubblicati i criteri, i tempi previsti e i tempi medi reali

In parole semplici

Le strutture sanitarie, pubbliche e private, devono pubblicare **come si formano le liste di attesa, i tempi previsti e i tempi medi che fanno davvero**. È l'ultimo dato quello utile, perché puoi confrontarlo prima di scegliere dove prenotare. E una struttura privata convenzionata che non pubblica rischia l'accreditamento.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che **le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale e dei servizi sanitari regionali**, comprese aziende sanitarie territoriali e ospedaliere, agenzie e altri enti che programmano o forniscono servizi sanitari, **sono tenuti a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente**, e che pubblicano **i dati relativi a spese e pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, in forma sintetica e aggregata**. Prevede che le aziende sanitarie e ospedaliere pubblichino le informazioni sulle **procedure di conferimento degli incarichi direttoriali e di responsabile di dipartimento**, compresi bandi, svolgimento e atti di conferimento; che alla dirigenza sanitaria si applichino obblighi specifici, comprendendo fra le attività professionali anche **l'attività in regime intramurario**; che sia pubblicato e **annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate** e i relativi accordi; che **le regioni includano il rispetto degli obblighi di pubblicità fra i requisiti per l'accreditamento**; e che gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni **indichino i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi previsti e i tempi medi effettivi**, pubblicando anche bilanci certificati e dati qualitativi e quantitativi.

Cosa significa

Il comma 6 contiene la disposizione che tocca più persone di ogni altra in questo decreto: **le liste di attesa**. Non basta pubblicare un tempo indicativo — vanno pubblicati **i criteri con cui la lista si forma**, i **tempi previsti** e **i tempi medi effettivi**. Sono tre cose distinte e la terza è quella che conta, perché è l'unica verificabile: consente di confrontare ciò che una struttura promette con ciò che fa, e di confrontare fra loro strutture diverse prima di scegliere dove prenotare. L'obbligo vale **anche per gli enti privati** che erogano prestazioni. Il comma 5 aggiunge la sanzione, e non è simbolica: **il rispetto degli obblighi di pubblicità è requisito per l'accreditamento** — una struttura privata che non pubblica mette a rischio la propria convenzione con il servizio pubblico. Il comma 3 chiarisce infine un punto spesso opaco: fra le attività professionali del dirigente sanitario rientra anche quella **in regime intramurario**, cioè la libera professione svolta dentro la struttura pubblica, che è quindi soggetta agli stessi obblighi di trasparenza.

A chi si applica

A chiunque debba prenotare una prestazione sanitaria, e agli enti pubblici e privati che le erogano.

Quando si applica

In via continuativa, con aggiornamento annuale dell'elenco delle strutture accreditate.

Cosa puoi fare

Prima di prenotare, cercare sul sito della struttura **i tempi medi effettivi**, non solo quelli previsti: sono un dato dovuto e permettono il confronto. L'elenco aggiornato delle strutture private accreditate è anch'esso pubblico.

Attenzione

L'articolo impone la pubblicazione dei dati, non fissa i tempi massimi di attesa, che dipendono dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, non presente in archivio. La pubblicazione non garantisce da sola il rispetto dei tempi.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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