Testo normativo
(Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
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Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 229, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.
- Atto
- Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
- Questa versione vigente dal
- 1 aprile 2023 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Appalti: i dati stanno nella banca dati nazionale
I dati sugli appalti oggi stanno soprattutto nella banca dati nazionale dell'ANAC, non sul sito del singolo Comune: mandarli lì soddisfa l'obbligo. Se cerchi solo sul sito comunale rischi di non trovare niente e concludere male.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che, fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici. Prevede che tali obblighi **si intendano assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC** e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, limitatamente alla parte lavori.
Cosa significa
È un articolo che rinvia altrove, e sapere dove è la sua utilità principale. Dopo la riforma del codice dei contratti, i dati sugli appalti non stanno più principalmente sul sito del singolo ente: confluiscono nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, e l'invio a quella banca dati **assolve** l'obbligo di pubblicazione. Per chi cerca è un cambiamento importante e per lo più favorevole: una banca dati unica permette di confrontare stazioni appaltanti, importi e affidatari, cosa che ottomila sezioni separate non consentivano. Ma cambia il posto dove guardare: cercare gli appalti solo sul sito del Comune oggi porta a conclusioni sbagliate. Restano comunque dovuti gli obblighi di **pubblicità legale**, che sono cosa diversa dalla trasparenza e seguono regole proprie.
A chi si applica
A chiunque voglia verificare i contratti pubblici di una stazione appaltante.
Quando si applica
Su tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Cosa puoi fare
Cercare nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, non solo sul sito dell'ente. Sul sito del Comune resta comunque l'elenco dei provvedimenti di scelta del contraente previsto dall'articolo 23.
Attenzione
Questo sito non contiene ancora il codice dei contratti pubblici né i dati ANAC: la scheda dice dove cercare, non fornisce i dati. L'integrazione con ANAC è fra le cose ancora da fare.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.