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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;

l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;

il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;

il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.

Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;

LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Da dove viene questo testo
Atto
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
Questa versione vigente dal
23 giugno 2016 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Non ti possono chiedere un modulo che non hanno pubblicato

In parole semplici

Se allo sportello ti chiedono un modulo che sul sito dell'ente non è pubblicato, **non te lo possono imporre**: la pratica deve partire lo stesso. E sul sito devono esserci il responsabile della pratica, entro quanto deve rispondere, e il nome di **chi decide al posto suo se non risponde** — quest'ultimo è spesso l'unico modo per sbloccare una pratica ferma.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi **alle tipologie di procedimento di loro competenza**, fra cui: la descrizione del procedimento con i riferimenti normativi; **l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria** e l'ufficio del procedimento con i recapiti; **gli atti e i documenti da allegare all'istanza**; le modalità per ottenere informazioni sui procedimenti in corso; **i termini per la conclusione**; i procedimenti sostituibili da dichiarazioni dell'interessato o che si concludono con **silenzio assenso**; **gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale**; il collegamento al servizio online; le modalità di pagamento; e **il nome del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia**. Stabilisce che **le amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli non pubblicati** e che, in caso di omessa pubblicazione, **i procedimenti possono essere avviati anche in assenza di tali moduli**, dovendo l'amministrazione invitare l'istante a integrare la documentazione entro un termine congruo. Prevede infine la pubblicazione dei recapiti dell'ufficio responsabile della trasmissione dei dati ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

Cosa significa

È l'articolo che trasforma la trasparenza in uno strumento di sportello, e il comma 2 è una delle poche disposizioni del decreto che si può usare **sul posto, davanti all'impiegato**: se il modulo richiesto non è pubblicato, **non può essere preteso**, e la pratica va avviata comunque. L'amministrazione potrà chiedere di integrare la documentazione, ma il procedimento parte — cioè partono i termini, e con essi tutte le tutele contro il ritardo. È il rimedio contro la modulistica interna che cambia allo sportello. Anche il comma 1 va letto come un elenco di cose **esigibili**: chi è il responsabile del procedimento, entro quanto deve concludersi, quali documenti servono, **quali strumenti di tutela esistono**, e soprattutto **chi è il titolare del potere sostitutivo** — la persona a cui rivolgersi quando l'ufficio non decide, prevista dall'articolo 2 della legge 241/1990. Quel nome deve essere pubblicato, e conoscerlo è spesso l'unico modo per sbloccare una pratica ferma.

A chi si applica

A chiunque avvii un procedimento davanti a una pubblica amministrazione.

Quando si applica

Prima e durante il procedimento.

Cosa puoi fare

Se allo sportello viene chiesto un modulo che sul sito non c'è, **richiamare il comma 2**: la pratica va avviata lo stesso. Cercare nella sezione «Attività e procedimenti» il nome del titolare del **potere sostitutivo**: è a lui che ci si rivolge quando il termine scade senza risposta.

Cosa devi fare

Verificare prima il termine di conclusione pubblicato per quel procedimento: è il riferimento per far valere il ritardo.

Attenzione

L'avvio del procedimento in assenza del modulo non esonera dal produrre la documentazione sostanziale richiesta dalla legge: l'amministrazione può invitare a integrarla entro un termine congruo.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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