Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 34

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

Confronto con la versione precedente (20 aprile 2013):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita' definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Note all'art. 34: Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Art. 7.Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese (Omissis). 2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalita' definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (Omissis). 4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilita' dei dirigenti preposti agli uffici interessati, sono individuate le modalita' di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Note all'art. 34: Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Art. 7.Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese (Omissis). 2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalita' definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (Omissis). 4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilita' dei dirigenti preposti agli uffici interessati, sono individuate le modalita' di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
Questa versione vigente dal
23 giugno 2016 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Articolo abrogato nel 2016

In parole semplici

Questo articolo non esiste più dal 2016. Se lo trovi citato in un documento vecchio, la disciplina di oggi sta nei primi articoli dello stesso decreto.

Cosa dice

L'articolo è stato **abrogato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97**.

Cosa significa

L'articolo 34 riguardava la trasparenza degli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese. È stato soppresso dalla riforma del 2016, la stessa che ha introdotto l'accesso civico generalizzato dell'articolo 5, comma 2, e ha riscritto in profondità l'impianto del decreto. La scheda resta pubblicata perché il rinvio all'«articolo 34 del D.Lgs. 33/2013» compare ancora in documenti, regolamenti e delibere anteriori al 2016, e chi lo incontra deve poter capire che cosa è successo. Per la disciplina della trasparenza e dell'accesso civico oggi vigente valgono gli articoli 1-5-ter dello stesso decreto, tutti presenti in archivio con la relativa scheda.

A chi si applica

A nessuno: la disposizione non è più in vigore.

Quando si applica

Fino all'abrogazione disposta nel 2016.

Cosa puoi fare

Se si trova un rinvio a questo articolo in un documento anteriore al 2016, guardare gli articoli 1-5-ter del decreto per la disciplina attuale. Il testo previgente resta consultabile con la navigazione per data.

Attenzione

Questa scheda non riproduce il testo abrogato.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

Segnala un errore in questa pagina