Testo normativo
Oggetto
D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico
Confronto con la versione precedente (20 aprile 2013):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni e le modalita' per la sua realizzazione.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano la liberta' di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni e le modalita' per la loro realizzazione.
Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformita' alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
- Questa versione vigente dal
- 23 giugno 2016 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Chiunque, senza registrarsi e senza dire perché
Qui l'accesso è di **chiunque**: non devi spiegare perché e non devi avere un interesse personale, a differenza dell'accesso della legge 241. E i dati pubblicati devono essere consultabili senza registrarsi e senza dire chi sei.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le disposizioni del decreto disciplinano la **libertà di accesso di chiunque** ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti indicati dall'articolo 2-bis, garantita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni. Precisa che per pubblicazione si intende quella nei siti istituzionali, conforme alle regole tecniche dell'allegato A, **cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione**.
Cosa significa
Due parole reggono l'articolo, e insieme segnano la differenza con l'accesso della legge 241. La prima è **chiunque**: qui non serve un interesse diretto, concreto e attuale, non serve una posizione da difendere, non serve motivare. La seconda sta nell'ultima riga del secondo comma: la pubblicazione deve essere accessibile **senza autenticazione e identificazione**. Significa che un ente non può mettere i dati di Amministrazione trasparente dietro un login, uno SPID o un modulo di registrazione: chi guarda ha diritto di restare anonimo. È una scelta coerente con lo scopo anticorruzione — un controllo diffuso funziona solo se non richiede di dichiarare chi si è e perché si guarda. I due strumenti previsti sono complementari: la pubblicazione obbligatoria mette online ciò che l'ente deve pubblicare comunque, l'accesso civico consente di chiedere il resto.
A chi si applica
A chiunque, senza necessità di dimostrare un interesse.
Quando si applica
In ogni rapporto con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti dell'articolo 2-bis.
Cosa puoi fare
Se per consultare la sezione Amministrazione trasparente di un ente ti viene chiesto di registrarti o di identificarti, è contrario a questo articolo: si segnala per iscritto al responsabile della trasparenza dell'ente.
Attenzione
La libertà di accesso è garantita «nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati»: non è illimitata, e i limiti sono nell'articolo 5-bis.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.