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DirittoTorna a «Accedere a documenti e dati della pubblica amministrazione»

Testo normativo

Oggetto

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

Le disposizioni del presente decreto disciplinano la liberta' di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni e le modalita' per la loro realizzazione.

Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformita' alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Da dove viene questo testo
Atto
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
Questa versione vigente dal
23 giugno 2016 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Chiunque, senza registrarsi e senza dire perché

In parole semplici

Qui l'accesso è di **chiunque**: non devi spiegare perché e non devi avere un interesse personale, a differenza dell'accesso della legge 241. E i dati pubblicati devono essere consultabili senza registrarsi e senza dire chi sei.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le disposizioni del decreto disciplinano la **libertà di accesso di chiunque** ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti indicati dall'articolo 2-bis, garantita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni. Precisa che per pubblicazione si intende quella nei siti istituzionali, conforme alle regole tecniche dell'allegato A, **cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione**.

Cosa significa

Due parole reggono l'articolo, e insieme segnano la differenza con l'accesso della legge 241. La prima è **chiunque**: qui non serve un interesse diretto, concreto e attuale, non serve una posizione da difendere, non serve motivare. La seconda sta nell'ultima riga del secondo comma: la pubblicazione deve essere accessibile **senza autenticazione e identificazione**. Significa che un ente non può mettere i dati di Amministrazione trasparente dietro un login, uno SPID o un modulo di registrazione: chi guarda ha diritto di restare anonimo. È una scelta coerente con lo scopo anticorruzione — un controllo diffuso funziona solo se non richiede di dichiarare chi si è e perché si guarda. I due strumenti previsti sono complementari: la pubblicazione obbligatoria mette online ciò che l'ente deve pubblicare comunque, l'accesso civico consente di chiedere il resto.

A chi si applica

A chiunque, senza necessità di dimostrare un interesse.

Quando si applica

In ogni rapporto con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti dell'articolo 2-bis.

Cosa puoi fare

Se per consultare la sezione Amministrazione trasparente di un ente ti viene chiesto di registrarti o di identificarti, è contrario a questo articolo: si segnala per iscritto al responsabile della trasparenza dell'ente.

Attenzione

La libertà di accesso è garantita «nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati»: non è illimitata, e i limiti sono nell'articolo 5-bis.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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