Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO
DirittoTorna a «Accedere a documenti e dati della pubblica amministrazione»

Testo normativo

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;

scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;

LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;

accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche , ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Da dove viene questo testo
Atto
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
Questa versione vigente dal
23 giugno 2016 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Gli elenchi dei provvedimenti, aggiornati ogni sei mesi

In parole semplici

Ogni sei mesi l'ente deve pubblicare l'elenco dei provvedimenti che ha adottato, in particolare affidamenti e accordi. Controllare la data dell'ultimo elenco è la verifica più veloce che si possa fare. Poi l'atto che ti interessa lo chiedi.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano e **aggiornano ogni sei mesi**, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi — anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici — e agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 241/1990. Due delle lettere originarie sono state soppresse nel 2016.

Cosa significa

È lo strumento che permette di sapere **che cosa ha deciso** un ente, non solo chi lo governa e quanto costa. L'elenco dei provvedimenti è il punto di partenza di qualunque verifica seria: prima si guarda l'elenco, poi si chiede l'atto che interessa con l'accesso. Due voci restano dopo la sfoltitura del 2016, e non è un caso che siano quelle: gli affidamenti — dove si spendono i soldi — e gli accordi con privati o altre amministrazioni, che sono lo strumento con cui un ente si vincola fuori dal procedimento ordinario. Il termine semestrale è un punto verificabile in pochi secondi: se l'ultimo elenco pubblicato è più vecchio di sei mesi, l'obbligo non è rispettato, e non serve alcuna competenza tecnica per accorgersene.

A chi si applica

A chiunque voglia sapere quali provvedimenti ha adottato un ente.

Quando si applica

Con aggiornamento almeno semestrale.

Cosa puoi fare

Cercare l'elenco dei provvedimenti nella sezione Amministrazione trasparente e controllare la data dell'ultimo aggiornamento. Individuato il provvedimento che interessa, l'atto completo si chiede con l'accesso civico generalizzato o con l'accesso documentale della legge 241, secondo l'interesse che si ha.

Attenzione

L'elenco contiene gli estremi, non il contenuto degli atti: per leggere un provvedimento serve comunque una richiesta di accesso. Trovare l'elenco non equivale ad avere l'atto.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

DirittoTorna a «Accedere a documenti e dati della pubblica amministrazione»

Segnala un errore in questa pagina