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DirittoTorna a «Accedere a documenti e dati della pubblica amministrazione»

Testo normativo

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi ... di collaborazione o consulenza:

gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

il curriculum vitae;

i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;

i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto ... di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi ... di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Da dove viene questo testo
Atto
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
Questa versione vigente dal
23 giugno 2016 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Consulenze: senza pubblicazione l'incarico non è efficace

In parole semplici

Le consulenze pagate con soldi pubblici devono essere pubblicate: chi è, quanto prende, perché, e che altri incarichi ha. E se non le pubblicano, l'incarico **non è efficace** — non è una semplice dimenticanza.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano, per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: gli estremi dell'atto di conferimento; il curriculum vitae; i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o allo svolgimento di attività professionali; i **compensi comunque denominati**, con specifica evidenza delle componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Prevede che la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso — completi dell'indicazione dei percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato — insieme alla comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, siano **condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto**.

Cosa significa

Il secondo comma è quello che dà forza a tutto l'articolo, e va letto con attenzione: la pubblicazione non è un adempimento successivo, è una **condizione di efficacia**. Un incarico di consulenza non pubblicato non produce effetti: non è irregolare, è inefficace. È uno dei pochi casi in cui la trasparenza non è presidiata da una sanzione ma dalla sorte stessa dell'atto, ed è la ragione per cui gli enti sono generalmente più puntuali qui che altrove. La lettera c) è quella meno guardata e più interessante: obbliga a dichiarare gli altri incarichi e le attività professionali del consulente, cioè l'informazione che permette di valutare se ci siano posizioni in conflitto. E la lettera d) chiede l'evidenza delle componenti variabili, che è ciò che distingue un compenso fisso da uno legato al risultato.

A chi si applica

A chiunque voglia verificare gli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti da un ente.

Quando si applica

Dal conferimento dell'incarico.

Cosa puoi fare

Cercare nella sezione Amministrazione trasparente la voce su consulenti e collaboratori. Se un incarico non risulta pubblicato, la questione non è solo l'omissione: è l'efficacia dell'atto, e si può segnalare al responsabile della trasparenza e all'ANAC.

Attenzione

L'inefficacia riguarda gli incarichi a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, alle condizioni indicate dal comma 2. Non è una regola generale su ogni atto non pubblicato.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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