Testo normativo
(Ambito di applicazione della legge).
L. 241/1990 - Procedimento amministrativo
Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi', alle societa' con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonche' quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.
Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato , di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonche' quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
Attengono altresi' ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la segnalazione certificata di inizio attivita' e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilita' di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.
Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Questa versione vigente dal
- 17 luglio 2020 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Le garanzie che nessuna Regione e nessun Comune può ridurre
Il termine per rispondere, il responsabile della pratica, la partecipazione, l'accesso agli atti, la SCIA e il silenzio assenso valgono in tutta Italia. Un Comune o una Regione possono darti di più, mai di meno.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le disposizioni della legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, nonché alle società a totale o prevalente capitale pubblico limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative, e che alcune disposizioni si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. Prevede che le Regioni e gli enti locali regolino le materie disciplinate dalla legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino così come definite dai principi della legge stessa. Stabilisce che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117 della Costituzione le disposizioni concernenti gli obblighi di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato, di misurare i tempi effettivi di conclusione e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle sulla durata massima dei procedimenti; e altresì le disposizioni sulla presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, sulla SCIA, sul silenzio assenso e sulla conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare ulteriori casi di non applicazione con intese in sede di Conferenza unificata. Prevede infine che Regioni ed enti locali non possano stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali, ma possano prevedere livelli ulteriori di tutela.
Cosa significa
È l'articolo che risponde alla domanda «ma vale anche per il mio Comune?». La risposta è sì per il nucleo delle garanzie, e la ragione è tecnica ma importante: quelle disposizioni sono qualificate come livelli essenziali delle prestazioni, materia di competenza esclusiva statale. Significa che il termine per concludere, il responsabile del procedimento, la partecipazione, l'accesso, la SCIA, il silenzio assenso e la conferenza di servizi sono un pavimento: un ente locale può alzarlo, non abbassarlo. Un regolamento comunale che riducesse queste garanzie sarebbe illegittimo, e la sua illegittimità si può far valere. È anche la risposta a chi oppone che «qui da noi si fa così»: su questi punti, il come si fa non è nella disponibilità dell'ente.
A chi si applica
A tutte le amministrazioni pubbliche, statali, regionali e locali, e alle società a capitale pubblico per l'esercizio di funzioni amministrative.
Quando si applica
Sempre.
Cosa puoi fare
Se un regolamento locale prevede termini più lunghi o garanzie minori di quelle della legge, farlo presente per iscritto richiamando questo articolo: su quei punti l'ente non ha margine. Se prevede garanzie maggiori, valgono quelle.
Attenzione
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome hanno un regime proprio, che l'articolo richiama. Prima di invocare questo articolo in quei territori, conviene verificare la disciplina applicabile.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.