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Testo normativo

Art. 17

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
2 settembre 1990 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Se la valutazione tecnica non arriva, si chiede a un altro ente

In parole semplici

Se serve una perizia o una valutazione tecnica e l'ente che deve farla non risponde entro novanta giorni, l'ufficio deve chiederla a un altro ente capace di farla, anche a un'università. Non vale per ambiente, paesaggio e salute.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, quando una disposizione di legge o di regolamento prevede che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite valutazioni tecniche di organi o enti appositi, e questi non provvedano né rappresentino esigenze istruttorie nei termini prefissati o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le valutazioni ad altri organi dell'amministrazione pubblica o a enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero a istituti universitari. Esclude dall'applicazione le valutazioni che devono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute. Prevede che, se l'ente adito ha rappresentato esigenze istruttorie, si applichi la regola sull'interruzione dei termini dell'articolo 16.

Cosa significa

È il gemello dell'articolo 16 per un caso diverso. Il parere è un'opinione: se non arriva, l'ufficio può decidere lo stesso. La valutazione tecnica è un accertamento — una perizia, un collaudo, una misurazione — e senza di essa non c'è nulla su cui decidere: non si può semplicemente procedere. Per questo la soluzione è un'altra: si cambia interlocutore. Passati novanta giorni, il responsabile del procedimento **deve** — non «può» — rivolgersi a un altro ente con capacità tecnica equipollente, anche a un istituto universitario. È una delle poche norme che risolve un'inerzia spostando il lavoro invece di aspettarlo.

A chi si applica

A chi ha un procedimento in cui è prevista una valutazione tecnica preventiva.

Quando si applica

Quando l'organo competente non rende la valutazione nei termini.

Quando non si applica

Non si applica alle valutazioni di competenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

Cosa puoi fare

Se la pratica è ferma da oltre novanta giorni in attesa di una valutazione tecnica, sollecitare per iscritto il responsabile del procedimento richiamando questo articolo: la sostituzione dell'organo non è una facoltà discrezionale, è un dovere.

Termini

Novanta giorni dal ricevimento della richiesta, se la disposizione applicabile non prevede un termine diverso.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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