Testo normativo
(Attivita' consultiva)
L. 241/1990 - Procedimento amministrativo
Confronto con la versione precedente (17 luglio 2020):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sara' reso, che comunque non puo' superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere ... o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
I pareri di cui al comma 1 sono congruamente motivati, sono formulati in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresi', ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato.
I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.
Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Questa versione vigente dal
- 21 aprile 2026 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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Spiegazione — non è il testo di legge
Venti giorni per un parere, poi si va avanti lo stesso
Se un ufficio deve dare un parere, ha venti giorni. Passati quelli, la pratica va avanti lo stesso — tranne quando si tratta di ambiente, paesaggio o salute. E se il parere è negativo, deve dire a quali condizioni sarebbe positivo.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni rendono i pareri obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, e che per i pareri facoltativi devono comunicare immediatamente il termine entro cui il parere sarà reso, comunque non superiore a venti giorni. Prevede che, decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato e senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente proceda indipendentemente dall'espressione del parere, e che, salvo il caso di omessa richiesta, il responsabile del procedimento non possa essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla mancata espressione del parere. Esclude dall'applicazione dei primi due commi i pareri rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute. Prevede che, se sono rappresentate esigenze istruttorie, i termini siano interrotti una sola volta e il parere reso entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi. Stabilisce infine che i pareri siano congruamente motivati, formulati in termini di assenso o dissenso, e indichino le prescrizioni e le misure che rendano possibile l'assenso, quantificandone ove possibile i costi.
Cosa significa
È la norma che impedisce a un parere non arrivato di bloccare per sempre una pratica: passati venti giorni, l'ufficio va avanti, e chi doveva decidere non risponde dei danni per quel silenzio. Ma l'articolo contiene anche una previsione più interessante e meno nota, all'ultimo comma: un parere non può limitarsi a dire no. Deve indicare le prescrizioni e le misure che renderebbero possibile l'assenso, e quantificarne i costi quando è possibile. È un obbligo di indicare la via d'uscita, non solo l'ostacolo. Un parere negativo che non dice a quali condizioni sarebbe positivo è un parere fatto male, e si può chiederne l'integrazione.
A chi si applica
A chi ha un procedimento in cui è previsto un parere di un organo consultivo.
Quando si applica
Quando l'amministrazione procedente richiede un parere.
Quando non si applica
Le regole sul superamento del silenzio non si applicano ai pareri di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
Cosa puoi fare
Se la tua pratica è ferma in attesa di un parere, verificare quando è stato richiesto: superati i venti giorni, l'amministrazione può e deve procedere, e questo si può sollecitare per iscritto. Se il parere è arrivato negativo, verificare se indica le condizioni per l'assenso: è un contenuto che la norma richiede.
Termini
Venti giorni per il parere; quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori quando il termine è stato interrotto, e l'interruzione è ammessa una sola volta.
Attenzione
Il superamento del silenzio non vale per i pareri ambientali, paesaggistici, territoriali e sanitari: lì l'attesa è dovuta, e sollecitare l'ufficio a procedere senza il parere sarebbe chiedere una cosa che la legge non consente.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.