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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 16

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 18 maggio 1997 al 8 marzo 2005. Vai al testo vigente oggi.

Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sara' reso.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate

Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
18 maggio 1997 al 8 marzo 2005
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Venti giorni per un parere, poi si va avanti lo stesso

In parole semplici

Se un ufficio deve dare un parere, ha venti giorni. Passati quelli, la pratica va avanti lo stesso — tranne quando si tratta di ambiente, paesaggio o salute. E se il parere è negativo, deve dire a quali condizioni sarebbe positivo.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni rendono i pareri obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, e che per i pareri facoltativi devono comunicare immediatamente il termine entro cui il parere sarà reso, comunque non superiore a venti giorni. Prevede che, decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato e senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente proceda indipendentemente dall'espressione del parere, e che, salvo il caso di omessa richiesta, il responsabile del procedimento non possa essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla mancata espressione del parere. Esclude dall'applicazione dei primi due commi i pareri rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute. Prevede che, se sono rappresentate esigenze istruttorie, i termini siano interrotti una sola volta e il parere reso entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi. Stabilisce infine che i pareri siano congruamente motivati, formulati in termini di assenso o dissenso, e indichino le prescrizioni e le misure che rendano possibile l'assenso, quantificandone ove possibile i costi.

Cosa significa

È la norma che impedisce a un parere non arrivato di bloccare per sempre una pratica: passati venti giorni, l'ufficio va avanti, e chi doveva decidere non risponde dei danni per quel silenzio. Ma l'articolo contiene anche una previsione più interessante e meno nota, all'ultimo comma: un parere non può limitarsi a dire no. Deve indicare le prescrizioni e le misure che renderebbero possibile l'assenso, e quantificarne i costi quando è possibile. È un obbligo di indicare la via d'uscita, non solo l'ostacolo. Un parere negativo che non dice a quali condizioni sarebbe positivo è un parere fatto male, e si può chiederne l'integrazione.

A chi si applica

A chi ha un procedimento in cui è previsto un parere di un organo consultivo.

Quando si applica

Quando l'amministrazione procedente richiede un parere.

Quando non si applica

Le regole sul superamento del silenzio non si applicano ai pareri di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

Cosa puoi fare

Se la tua pratica è ferma in attesa di un parere, verificare quando è stato richiesto: superati i venti giorni, l'amministrazione può e deve procedere, e questo si può sollecitare per iscritto. Se il parere è arrivato negativo, verificare se indica le condizioni per l'assenso: è un contenuto che la norma richiede.

Termini

Venti giorni per il parere; quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori quando il termine è stato interrotto, e l'interruzione è ammessa una sola volta.

Attenzione

Il superamento del silenzio non vale per i pareri ambientali, paesaggistici, territoriali e sanitari: lì l'attesa è dovuta, e sollecitare l'ufficio a procedere senza il parere sarebbe chiedere una cosa che la legge non consente.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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