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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 14

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 18 maggio 1997 al 5 luglio 1998. Vai al testo vigente oggi.

Confronto con la versione precedente (12 luglio 1995):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita' in sede di conferenza di servizi.

2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalenteprevalente.

2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4

Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione e' data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri

4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
18 maggio 1997 al 5 luglio 1998
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La conferenza di servizi: tutti gli uffici allo stesso tavolo

In parole semplici

Se la tua pratica dipende da più uffici, invece di aspettarli uno alla volta si possono chiamare tutti allo stesso tavolo, con gli stessi tempi. E puoi chiederlo tu, non solo l'ufficio. Per i progetti grossi si può anche chiedere prima a quali condizioni verrebbe approvato.

Cosa dice

L'articolo distingue tre tipi di conferenza di servizi. La conferenza istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di un'altra amministrazione coinvolta o del privato interessato, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in uno o più procedimenti connessi. La conferenza decisoria è sempre indetta quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici; quando l'attività del privato è subordinata a più atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse, la conferenza è convocata anche su richiesta dell'interessato. Per progetti di particolare complessità e insediamenti produttivi è prevista una conferenza preliminare, su motivata richiesta dell'interessato corredata da uno studio di fattibilità, per indicare in anticipo le condizioni necessarie a ottenere gli assensi.

Cosa significa

È lo strumento che risponde al problema più frustrante dell'amministrazione italiana: la pratica che deve passare da cinque uffici diversi e si ferma dal terzo. Invece di chiedere gli assensi uno alla volta, li si chiede tutti insieme e con termini uguali per tutti. Il dettaglio che conta di più per chi ha una pratica ferma è che la conferenza decisoria può essere convocata **anche su richiesta dell'interessato**: non è un potere riservato all'ufficio. Se la tua attività dipende da più autorizzazioni di enti diversi, puoi chiedere che si passi alla conferenza invece di attendere in fila. La conferenza preliminare serve a un'esigenza diversa e altrettanto pratica: sapere in anticipo, prima di spendere in un progetto definitivo, a quali condizioni verrebbe approvato.

A chi si applica

A chiunque abbia un procedimento che richiede assensi di più amministrazioni.

Quando si applica

Quando la conclusione positiva del procedimento dipende da più atti di assenso di enti diversi.

Cosa puoi fare

Se la pratica dipende da più enti, chiedere per iscritto all'amministrazione procedente l'indizione della conferenza decisoria, indicando quali assensi servono e da chi. Per un progetto rilevante, valutare la conferenza preliminare: costa uno studio di fattibilità e fa risparmiare un progetto definitivo rifatto.

Attenzione

La conferenza non garantisce l'esito, garantisce il tempo: serve a ottenere una risposta unitaria entro termini certi, non a ottenere un sì.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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