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DirittoTorna a «Sapere perché una decisione pubblica è stata presa così»

Testo normativo

(Conferenza semplificata)

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 20 febbraio 2026 al 21 aprile 2026. Vai al testo vigente oggi.

Confronto con la versione precedente (28 luglio 2016):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La conferenza e' indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinquetrenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ovecittadini disposizionio didell'incolumita' leggepubblica, oil isuddetto provvedimentitermine die' cuifissato all'articoloin 2sessanta nongiorni, prevedanofatti unsalvi terminei diverso,maggiori iltermini suddettoprevisti terminedalle e'disposizioni fissatodel indiritto novantadell'Unione giorni;europea.

la data della eventuale riunione in modalita' sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,indicano ovele possibile,prescrizioni e le modifichemisure eventualmentemitigatrici necessarieche airendano finipossibile dell'assenso.l'assenso, Lequantificando prescrizionialtresi', oove condizionipossibile, eventualmentei indicaterelativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai finiprincipi dell'assensodi oproporzionalita', delefficacia superamentoe delsostenibilita' dissensofinanziaria sonodell'intervento espresserisultante indal modoprogetto chiarooriginariamente epresentato. analiticoLe edisposizioni specificanodi secui sonoal relativepresente comma si applicano, senza deroghe, a untutte vincolole derivanteamministrazioni dacomunque unapartecipanti disposizionealla normativaconferenza odi daservizi, uncomprese attoquelle amministrativocompetenti generalein ovveromateria discrezionalmenteurbanistica, appostepaesaggistica, perarcheologica lae miglioredi tutela dell'interessedel pubblico.patrimonio culturale.

Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilita' dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorche' implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessita' di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza. 6.Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. 7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessita' della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente puo' comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi' procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e' convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.

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Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con le modalita' di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, avverso la quale puo' essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato ai sensi del comma 3 o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Ove necessario, in relazione alla particolare complessita' della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente puo' comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi trenta giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi' procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e' convocata nei successivi trenta giorni 2. (38)

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AGGIORNAMENTO (38)

Il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto, sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto, sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
20 febbraio 2026 al 21 aprile 2026
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Spiegazione — non è il testo di legge

La conferenza semplificata: si lavora per iscritto, con termini perentori

In parole semplici

La conferenza si fa per iscritto, senza riunioni: ogni ufficio ha trenta giorni per rispondere (sessanta se si tratta di ambiente, paesaggio, beni culturali o salute). Sono termini perentori: chi non risponde in tempo non blocca più la pratica.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che la conferenza decisoria si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi in cui è prevista la forma simultanea, con comunicazioni secondo le modalità del Codice dell'amministrazione digitale. Prevede che sia indetta entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, e che l'amministrazione procedente comunichi alle altre: l'oggetto della determinazione, l'istanza e la documentazione o le credenziali per l'accesso telematico; il termine perentorio non superiore a quindici giorni per richiedere integrazioni documentali o chiarimenti su fatti non già in possesso dell'amministrazione o non acquisibili presso altre; il termine perentorio non superiore a trenta giorni entro cui le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, elevato a sessanta giorni quando fra esse vi siano amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute o dell'incolumità pubblica, fatti salvi i maggiori termini previsti dal diritto dell'Unione europea.

Cosa significa

La parola decisiva è «perentorio». I termini della conferenza semplificata non sono indicativi: scaduti, il gioco procede senza chi non si è espresso. È il meccanismo che impedisce a un singolo ufficio silente di bloccare tutto, e per questo la forma ordinaria è quella asincrona — nessuna riunione, tutto per iscritto, ciascuno risponde entro la propria scadenza. L'altro dato utile è la simmetria: il termine per chiedere integrazioni è più breve di quello per decidere, e le integrazioni non possono riguardare fatti che l'amministrazione ha già o può prendersi da un'altra amministrazione. È l'applicazione, dentro la conferenza, del principio per cui la pubblica amministrazione non chiede ciò che possiede.

A chi si applica

A chi ha un procedimento sottoposto a conferenza di servizi decisoria.

Quando si applica

Dall'indizione della conferenza fino alla determinazione conclusiva.

Cosa puoi fare

Se hai presentato l'istanza, verificare che la conferenza sia stata indetta nei cinque giorni lavorativi e chiedere copia della comunicazione inviata alle altre amministrazioni: da quel documento si ricavano i termini entro cui ciascun ente deve rispondere, e quindi quando il ritardo diventa contestabile.

Termini

Cinque giorni lavorativi per indire la conferenza; non più di quindici giorni per le richieste di integrazione; non più di trenta giorni per le determinazioni, sessanta quando sono coinvolte amministrazioni a tutela di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute o incolumità pubblica.

Attenzione

I termini sono perentori per le amministrazioni coinvolte, ma il termine finale di conclusione del procedimento resta quello suo: la conferenza organizza i tempi interni, non sostituisce la scadenza complessiva.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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