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DirittoTorna a «Sapere perché una decisione pubblica è stata presa così»

Testo normativo

(Conferenze di servizi)

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

La conferenza di servizi istruttoria puo' essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita' diverse, definite dall'amministrazione procedente.

La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

Per progetti di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

40

L'indizione della conferenza e' comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (40)

Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
21 luglio 2017 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La conferenza di servizi: tutti gli uffici allo stesso tavolo

In parole semplici

Se la tua pratica dipende da più uffici, invece di aspettarli uno alla volta si possono chiamare tutti allo stesso tavolo, con gli stessi tempi. E puoi chiederlo tu, non solo l'ufficio. Per i progetti grossi si può anche chiedere prima a quali condizioni verrebbe approvato.

Cosa dice

L'articolo distingue tre tipi di conferenza di servizi. La conferenza istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di un'altra amministrazione coinvolta o del privato interessato, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in uno o più procedimenti connessi. La conferenza decisoria è sempre indetta quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici; quando l'attività del privato è subordinata a più atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse, la conferenza è convocata anche su richiesta dell'interessato. Per progetti di particolare complessità e insediamenti produttivi è prevista una conferenza preliminare, su motivata richiesta dell'interessato corredata da uno studio di fattibilità, per indicare in anticipo le condizioni necessarie a ottenere gli assensi.

Cosa significa

È lo strumento che risponde al problema più frustrante dell'amministrazione italiana: la pratica che deve passare da cinque uffici diversi e si ferma dal terzo. Invece di chiedere gli assensi uno alla volta, li si chiede tutti insieme e con termini uguali per tutti. Il dettaglio che conta di più per chi ha una pratica ferma è che la conferenza decisoria può essere convocata **anche su richiesta dell'interessato**: non è un potere riservato all'ufficio. Se la tua attività dipende da più autorizzazioni di enti diversi, puoi chiedere che si passi alla conferenza invece di attendere in fila. La conferenza preliminare serve a un'esigenza diversa e altrettanto pratica: sapere in anticipo, prima di spendere in un progetto definitivo, a quali condizioni verrebbe approvato.

A chi si applica

A chiunque abbia un procedimento che richiede assensi di più amministrazioni.

Quando si applica

Quando la conclusione positiva del procedimento dipende da più atti di assenso di enti diversi.

Cosa puoi fare

Se la pratica dipende da più enti, chiedere per iscritto all'amministrazione procedente l'indizione della conferenza decisoria, indicando quali assensi servono e da chi. Per un progetto rilevante, valutare la conferenza preliminare: costa uno studio di fattibilità e fa risparmiare un progetto definitivo rifatto.

Attenzione

La conferenza non garantisce l'esito, garantisce il tempo: serve a ottenere una risposta unitaria entro termini certi, non a ottenere un sì.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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