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DirittoTorna a «Sapere perché una decisione pubblica è stata presa così»

Testo normativo

(Conferenza di servizi preliminare)

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 12 agosto 2012 al 28 luglio 2016. Vai al testo vigente oggi.

Confronto con la versione precedente (8 marzo 2005):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di particolare complessita'ecomplessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilita, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilita' per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.

Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita', anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e' sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 33.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
12 agosto 2012 al 28 luglio 2016
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La conferenza semplificata: si lavora per iscritto, con termini perentori

In parole semplici

La conferenza si fa per iscritto, senza riunioni: ogni ufficio ha trenta giorni per rispondere (sessanta se si tratta di ambiente, paesaggio, beni culturali o salute). Sono termini perentori: chi non risponde in tempo non blocca più la pratica.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che la conferenza decisoria si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi in cui è prevista la forma simultanea, con comunicazioni secondo le modalità del Codice dell'amministrazione digitale. Prevede che sia indetta entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, e che l'amministrazione procedente comunichi alle altre: l'oggetto della determinazione, l'istanza e la documentazione o le credenziali per l'accesso telematico; il termine perentorio non superiore a quindici giorni per richiedere integrazioni documentali o chiarimenti su fatti non già in possesso dell'amministrazione o non acquisibili presso altre; il termine perentorio non superiore a trenta giorni entro cui le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, elevato a sessanta giorni quando fra esse vi siano amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute o dell'incolumità pubblica, fatti salvi i maggiori termini previsti dal diritto dell'Unione europea.

Cosa significa

La parola decisiva è «perentorio». I termini della conferenza semplificata non sono indicativi: scaduti, il gioco procede senza chi non si è espresso. È il meccanismo che impedisce a un singolo ufficio silente di bloccare tutto, e per questo la forma ordinaria è quella asincrona — nessuna riunione, tutto per iscritto, ciascuno risponde entro la propria scadenza. L'altro dato utile è la simmetria: il termine per chiedere integrazioni è più breve di quello per decidere, e le integrazioni non possono riguardare fatti che l'amministrazione ha già o può prendersi da un'altra amministrazione. È l'applicazione, dentro la conferenza, del principio per cui la pubblica amministrazione non chiede ciò che possiede.

A chi si applica

A chi ha un procedimento sottoposto a conferenza di servizi decisoria.

Quando si applica

Dall'indizione della conferenza fino alla determinazione conclusiva.

Cosa puoi fare

Se hai presentato l'istanza, verificare che la conferenza sia stata indetta nei cinque giorni lavorativi e chiedere copia della comunicazione inviata alle altre amministrazioni: da quel documento si ricavano i termini entro cui ciascun ente deve rispondere, e quindi quando il ritardo diventa contestabile.

Termini

Cinque giorni lavorativi per indire la conferenza; non più di quindici giorni per le richieste di integrazione; non più di trenta giorni per le determinazioni, sessanta quando sono coinvolte amministrazioni a tutela di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute o incolumità pubblica.

Attenzione

I termini sono perentori per le amministrazioni coinvolte, ma il termine finale di conclusione del procedimento resta quello suo: la conferenza organizza i tempi interni, non sostituisce la scadenza complessiva.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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