Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO
DirittoTorna a «Partecipare al procedimento che ti riguarda»

Testo normativo

(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 15 novembre 2011 al 17 luglio 2020. Vai al testo vigente oggi.

Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
15 novembre 2011 al 17 luglio 2020
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Il preavviso di rigetto: dire la tua prima del no

In parole semplici

Prima di dirti di no, l'ufficio deve scriverti perché sta per farlo e darti il tempo di rispondere. Se rispondi, deve tenerne conto nella decisione finale.

Cosa dice

Nei procedimenti a istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine previsto dalla norma gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che ricominciano a decorrere dalla presentazione delle osservazioni o dalla scadenza del termine.

Cosa significa

È uno degli strumenti più utili e meno conosciuti. Serve a evitare che il no arrivi come una sorpresa su un presupposto sbagliato, quando bastava un chiarimento o un documento. Se poi il provvedimento negativo viene comunque adottato, la motivazione deve tenere conto delle osservazioni presentate: non può ignorarle.

A chi si applica

A chi ha presentato una domanda a una pubblica amministrazione.

Quando si applica

Nei procedimenti che partono da un'istanza del privato, prima del provvedimento di diniego.

Quando non si applica

La norma esclude le procedure concorsuali e i procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

Cosa puoi fare

Presentare osservazioni scritte, con i documenti che rispondono al motivo ostativo indicato. È il momento in cui una pratica si può ancora salvare senza ricorsi.

Termini

Il termine per le osservazioni è indicato dalla norma e decorre dalla comunicazione: è breve. La comunicazione interrompe i termini del procedimento.

Attenzione

Se ricevi un preavviso di rigetto, non è ancora un no: è l'ultima occasione per rispondere. Ignorarlo significa rinunciare a quell'occasione.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

DirittoTorna a «Partecipare al procedimento che ti riguarda»

Segnala un errore in questa pagina