Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO
DirittoTorna a «Contestare una sanzione amministrativa»

Testo normativo

Principio di specialit

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 15 dicembre 1981 al 15 gennaio 2000. Vai al testo vigente oggi.

Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralita' di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. Tuttavia quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
15 dicembre 1981 al 15 gennaio 2000
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Se lo stesso fatto è reato e illecito amministrativo, si applica la norma speciale

In parole semplici

Se lo stesso fatto è punito da due norme diverse, si applica quella più specifica — non tutte e due. Fra una legge penale dello Stato e una sanzione regionale, prevale comunque quella penale.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. Prevede tuttavia che, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle Province autonome che preveda una sanzione amministrativa, si applichi in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. Riserva infine alle sole disposizioni penali i fatti puniti dagli articoli della legge del 1962 che indica in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.

Cosa significa

È il principio che evita di essere puniti due volte per lo stesso fatto quando due norme lo coprono entrambe: si applica quella speciale, cioè quella che descrive il fatto in modo più circostanziato. Non è una scelta di convenienza né una facoltà dell'autorità: è un criterio di individuazione della norma applicabile. Per chi riceve una contestazione la verifica utile è concreta: se lo stesso comportamento risulta contestato sia in sede penale sia in sede amministrativa, il rapporto fra le due norme va esaminato, perché una delle due potrebbe non essere applicabile. Il secondo comma introduce un'eccezione di gerarchia: fra norma penale statale e norma amministrativa regionale prevale in ogni caso la prima, con la sola riserva che la norma penale non sia essa stessa sussidiaria.

A chi si applica

A chi vede lo stesso fatto contestato sotto più profili sanzionatori.

Quando si applica

Quando uno stesso fatto è punito da più disposizioni.

Cosa puoi fare

Se ricevi una contestazione amministrativa per un fatto che è anche oggetto di un procedimento penale, segnalarlo per iscritto e chiedere che il rapporto fra le norme sia esaminato: è un punto da sollevare prima dell'ordinanza-ingiunzione.

Attenzione

Il rapporto fra sanzione penale e amministrativa sullo stesso fatto è una delle questioni più tecniche dell'ordinamento, e si interseca con il principio europeo del ne bis in idem. Questa scheda descrive il criterio, non risolve casi concreti: se ti trovi in questa situazione, la difesa tecnica non è rinviabile.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

DirittoTorna a «Contestare una sanzione amministrativa»

Segnala un errore in questa pagina