Testo normativo
(Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo)
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
Il terzo comma dell'articolo 388 del codice penale e' sostituito dai seguenti commi: "Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto e' commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto e' commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione. Il colpevole e' punito a querela della persona offesa".
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 15 dicembre 1981 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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