Testo normativo
(Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale)
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
Gli articoli 334 e 335 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Art. 334. - (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorita' amministrativa). - Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. La pena e' della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto e' commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia". "Art. 335. - (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa). - Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila".
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 15 dicembre 1981 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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