Testo normativo
(Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva).
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
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La pena detentiva non puo' essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o piu' sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. La pena detentiva, se e' stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non puo' essere sostituita: a) nei confronti di coloro che sono stati condannati piu' di due volte per reati della stessa indole; b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, e' stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semiliberta'; c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della liberta' vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.(22)
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La pena detentiva non puo' essere sostituita: a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semiliberta', della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; e' fatta comunque salva la possibilita' di applicare una pena sostitutiva di specie piu' grave di quella revocata; b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, e' stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilita' ai sensi degli articoli 71 e 103; c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacita' di intendere e di volere; d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minorenni.
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AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 febbraio 1998, n.16 (in G.U. 1a s.s. 25/2/1998, n.8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso prevedute per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni."
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 febbraio 1998, n.16 (in G.U. 1a s.s. 25/2/1998, n.8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso prevedute per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni."
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 30 dicembre 2022 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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